La contiguità con esponenti mafiosi esclude l’indennizzo per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 4845 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve valutare, con accertamento ex ante e secondo un iter motivazionale autonomo rispetto al giudizio di merito, se la condotta dell’istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità come illecito penale. La condizione di connivenza e contiguità con soggetti appartenenti a un sodalizio mafioso, pur penalmente insufficiente a fondare una responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce comportamento valutabile ai fini della colpa grave. Possono essere valorizzati gli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione, ancorché concluso con assoluzione sulla base degli stessi elementi posti a fondamento della misura cautelare, trattandosi di evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, assolto con formula piena dal reato di associazione per delinquere di tipo mafioso per non aver commesso il fatto, proponeva istanza di riparazione per la detenzione sofferta. La Corte di appello rigettava la richiesta, ritenendo integrato il comportamento ostativo della colpa grave nella contiguità dell’istante con alcuni esponenti della ‘ndrangheta, e in particolare con un soggetto rivestente ruolo apicale nell’omonima cosca, del quale aveva piena consapevolezza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ribadito il principio per cui il giudice della riparazione non deve verificare se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se, con valutazione ex ante e autonoma rispetto al processo penale, abbia determinato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito. In tale giudizio non si esamina il compendio probatorio ai fini della responsabilità, ma si accerta se il comportamento abbia contribuito a ingenerare il grave quadro indiziario, pur nell’errore dell’autorità procedente.
La condizione di contiguità, come quella delle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, è stata ritenuta condotta valutabile, purché il giudice fornisca adeguata motivazione della sua oggettiva idoneità a essere interpretata come indizio di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui tale condotta deve porsi in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, sulla scorta delle sentenze assolutorie che non avevano negato le frequentazioni, i rapporti fiduciari intrattenuti con il capo della cosca: l’istante aveva fungito da autista in nove occasioni, recapitato messaggi e indicato a terzi i candidati da votare. Tali condotte, pur non integrando un contributo alla consorteria, erano state descritte dai giudici di merito come ambigue e inopportune in un contesto territoriale intriso di ‘ndrangheta.
La Corte ha infine escluso che l’assoluzione nel merito, fondata sull’insufficienza probatoria al di là di ogni ragionevole dubbio, possa precludere la valutazione della colpa grave: la fase cautelare esige solo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sicché la diversità delle regole di giudizio rende fisiologica l’assoluzione successiva. Il ricorso è stato dichiarato infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e nulla per le spese del Ministero, la cui memoria non si confrontava con i motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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