Ricorso dell’evaso inammissibile per otto motivi manifestamente infondati (Cass. pen. Sez. 7 n. 5824 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si rivelino tutti manifestamente infondati, non ravvisandosi alcuna delle ipotesi di annullamento della sentenza impugnata. La prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di appello non può essere rilevata in sede di legittimità, ove il ricorso sia già stato dichiarato inammissibile, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite De Luca. La censura relativa all’omesso avviso della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato nel decreto di citazione in appello è infondata in mancanza della specifica indicazione del pregiudizio concreto derivato all’imputato, in conformità alle Sezioni Unite del 26 ottobre 2023.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per il reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen., proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ne aveva confermato la responsabilità. Nell’atto di impugnazione venivano articolati otto motivi di censura, concernenti asserite violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla notifica del decreto di citazione, all’omesso avviso di cui all’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., alla valutazione delle prove sul domicilio designato per la detenzione domiciliare, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, all’intervenuta prescrizione del reato, alla mancata esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento della continuazione e all’omessa applicazione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale della Cassazione ha esaminato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali per l’ammissibilità del gravame, ritenendo inammissibile il ricorso in quanto tutte le doglianze sollevate dalla difesa sono state valutate manifestamente infondate.
Con riferimento al primo motivo, l’omessa notifica dedotta è stata smentita dalla verifica degli atti, dai quali risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato correttamente portato a conoscenza dell’imputato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato come la contestata omissione dell’avviso previsto dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. non potesse essere sanzionata con la nullità del decreto, difettando l’allegazione del concreto pregiudizio sofferto, in linea con il principio espresso dalle Sezioni Unite del 26 ottobre 2023, n. 15069.
La Corte ha poi ritenuto non censurabile la motivazione della sentenza di appello riguardo alla valutazione delle prove sulla designazione del domicilio per l’esecuzione della detenzione domiciliare, nonché in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto, fondata su criteri giuridici corretti. È stata, inoltre, disattesa la dedotta prescrizione del reato, in quanto la stessa risultava maturata solo successivamente alla pronuncia impugnata; il suo rilievo è stato pertanto ritenuto precluso dall’intervenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla stregua del principio consolidato dalle Sezioni Unite De Luca del 2000.
Infine, la Corte ha confermato la correttezza delle valutazioni espresse dal giudice di merito in merito alla sussistenza della recidiva, all’insussistenza di un unitario disegno criminoso ai fini della continuazione e alla preclusione legale all’applicazione della sospensione condizionale della pena.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.