Ottemperanza per il bonus docenti e commissario ad acta (TAR Lazio n. 10041 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti della pretesa già riconosciuta, ma deve limitarsi a verificarne l’inadempimento dell’amministrazione. L’inerzia serbata dall’amministrazione, nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento dell’azione, la fissazione di un termine per l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. La condanna alle penalità di mora, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., può essere disposta solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle, tramite la carta elettronica del docente, l’importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di euro 1.500,00. A fronte della mancata esecuzione spontanea della sentenza, passata in giudicato e notificata all’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, lamentando l’inadempimento del Ministero e chiedendo la condanna a dare integrale attuazione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente verificato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione fosse regolarmente passata in giudicato e che fosse decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 (convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003), senza che l’amministrazione avesse provveduto. Ha quindi rilevato che il Ministero, costituitosi con memoria di pura forma, non aveva fornito alcuna indicazione in ordine alla corretta esecuzione del titolo.
Il Collegio ha richiamato il principio giurisprudenziale, espresso da Cass. 13533/2001, in tema di onere della prova tra debitore e creditore, evidenziando come, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non avesse offerto prova contraria. Ha inoltre precisato che, in sede di ottemperanza, i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili, essendo ormai cristallizzati.
Il TAR ha, pertanto, ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nei successivi 60 giorni su richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., riservando la possibilità di provvedervi su apposita istanza in caso di perdurante inottemperanza. Ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Ministero, evidenziando la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione in materia di bonus docenti. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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