Ricorso del PM inammissibile contro assoluzione per fatto non sussistente (Cass. pen. Sez. 5 n. 6310 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione e in presenza di parte civile, non può limitarsi a prenderne atto ma è comunque tenuto a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. È, invece, inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione quando i motivi dedotti siano manifestamente infondati o integralmente versati in fatto, non potendo la rivalutazione del merito essere surrogata dall’interesse all’affermazione della corretta applicazione della legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Caltagirone aveva condannato l’imputata per i reati di diffamazione e minaccia, dichiarando il non doversi procedere per prescrizione in relazione a un ulteriore reato. A seguito dell’impugnazione, la Corte di appello di Catania, rilevata la prescrizione per uno dei capi per difetto della condizione di procedibilità, aveva assolto l’imputata dai reati di cui agli artt. 595 e 612 cod. pen. con la formula “perché il fatto non sussiste”, revocando le statuizioni civili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo l’erronea applicazione della legge penale per non aver la Corte territoriale dichiarato l’estinzione di tutti i reati, e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la richiesta della parte civile di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, data l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all’ammissibilità del ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per un reato ormai prescritto. Dopo aver delineato i due orientamenti – uno favorevole all’ammissibilità per l’interesse dell’organo dell’accusa alla corretta applicazione della legge, l’altro contrario per carenza di un interesse praticamente favorevole – il Collegio ritiene di non dover operare la rimessione, atteso che il ricorso risulterebbe comunque inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello non ha valutato la prova come insufficiente o contraddittoria, ma ha ritenuto insussistente un elemento oggettivo del reato di diffamazione. Richiamando il principio delle Sezioni Unite Calpitano, la Corte ribadisce che, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, il giudice di appello è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito, stante la presenza della parte civile; l’assoluzione, pertanto, prevale sulla declaratoria di prescrizione.
Il secondo motivo è invece inammissibile perché versato interamente in fatto: il ricorrente ha prospettato generiche censure sulla valutazione delle testimonianze, senza evidenziare violazioni di legge, travisamenti della prova o vizi di manifesta illogicità, sollecitando una non consentita rivalutazione del compendio probatorio. La pronuncia di inammissibilità assorbe ogni questione sull’interesse del ricorrente, rendendo superfluo l’intervento delle Sezioni Unite.
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Nota della Redazione
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