Revoca sospensione condizionale preclusa dal giudicato per causa nota (Cass. pen. Sez. I n. 10012 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena, disposta in sede di esecuzione per la sussistenza di una causa ostativa preesistente alla concessione del beneficio, è preclusa dal giudicato quando la causa ostativa medesima fosse conoscibile dal giudice che aveva ulteriormente applicato il beneficio perché risultante dagli atti del procedimento di cognizione. In tale evenienza il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca, è tenuto ad accertare preliminarmente se le precedenti concessioni risultassero documentalmente al giudice della cognizione all’atto della deliberazione, esercitando anche d’ufficio i poteri istruttori di cui all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione.
Il Fatto
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta della Procura e disponeva la revoca della sospensione condizionale concessa al condannato con una sentenza del 2018, rilevando che il beneficio era stato accordato nonostante lo stesso soggetto ne avesse già fruito in due precedenti occasioni. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 168 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, Longo, secondo cui la revoca della sospensione condizionale per causa ostativa preesistente è preclusa dal giudicato qualora la causa ostativa fosse conoscibile dal giudice che aveva concesso nuovamente il beneficio perché risultante agli atti del procedimento.
Ne deriva che il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca, deve preliminarmente accertare se le precedenti concessioni fossero documentalmente note al giudice della cognizione al momento della nuova deliberazione. A tal fine, egli è tenuto a esercitare, anche d’ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione per la doverosa verifica.
Nel caso di specie — in cui la sentenza che aveva concesso il beneficio non era stata appellata, sicché non trova applicazione il diverso principio successivamente enunciato dalle Sezioni Unite n. 36460 del 2024, Zangari — il giudice dell’esecuzione non si era conformato a tali indicazioni. Dal provvedimento impugnato e dagli atti non risultava, infatti, che fosse stata verificata la conoscibilità delle pregresse sospensioni ostative, da cui dipendeva la revocabilità del beneficio indebitamente reiterato.
La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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