Principi di diritto (Massima) Nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento da parte della Corte di cassazione dell’ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto o confermato una misura cautelare personale, il procedimento ha inizio nel momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale. Da tale momento decorre l’articolata sequenza temporale di cui all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., con le relative sanzioni processuali in caso di inosservanza. In particolare, il termine di dieci giorni per la decisione non decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, ma dalla successiva ricezione degli atti richiesti all’autorità procedente ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., essendo il giudizio di rinvio condotto secondo gli stessi criteri valutativi del giudizio ordinario di riesame, che presuppongono un pieno esame di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare, ivi compresi gli atti sopravvenuti. La relativa questione di legittimità costituzionale è infondata, non sacrificandosi le esigenze di celerità del procedimento cautelare.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Roma, pronunciandosi in sede rescissoria a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 23325/2025, aveva rigettato l’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere. Il giudice del rinvio, su espressa indicazione della sentenza rescindente, aveva valutato, per ciascun indagato e per ciascun reato, se l’inutilizzabilità derivata degli indizi provenienti dall’analisi del telefono sequestrato a un altro soggetto fosse idonea a incidere sulla gravità del quadro indiziario, confermando la misura.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’inefficacia della misura per tardività della decisione ex art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., eccependo altresì l’incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 13, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 5 CEDU e 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede un termine certo per il deposito della decisione a seguito dell’annullamento da parte della Suprema Corte. Con il secondo motivo, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27104 del 2020 e confermato da successive pronunce, secondo cui nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento dell’ordinanza del tribunale del riesame deve trovare applicazione la medesima sequenza procedimentale prevista dall’art. 309 cod. proc. pen. per il giudizio ordinario. Da ciò consegue che il termine di dieci giorni per la decisione decorre dalla data in cui gli atti, richiesti all’autorità procedente ai sensi del comma 5 dell’art. 309 cod. proc. pen., pervengono al tribunale, e non già dalla data di ricezione degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente. Tale conclusione è fondata sull’autonomia del giudizio di rinvio, che deve essere condotto in base agli stessi criteri valutativi del giudizio ordinario, presupponendo un pieno esame di tutto il materiale utile alla decisione cautelare, ivi compresi gli atti sopravvenuti, a garanzia della stessa posizione dell’indagato. La Corte ha precisato che l’incombente della richiesta di acquisizione degli atti all’autorità procedente è funzionale ad assicurare la disponibilità di tutti gli elementi rilevanti, non essendo altrimenti possibile conoscere l’eventuale sopravvenienza di nuovo materiale. In ogni caso, ha escluso il contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, rilevando che nel giudizio di rinvio si riproducono tutti i passaggi procedurali del giudizio ordinario, ivi compresa la sanzione della inefficacia della misura in caso di inosservanza dei termini previsti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella richiesta per il giudizio di merito, essendo sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato, senza che trovi applicazione il disposto dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che richiede indizi gravi, precisi e concordanti. Ha altresì ribadito i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari, che non consente alla Corte una nuova valutazione degli elementi indiziari, ma soltanto il controllo della congruità e della logicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio, vincolato al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, non aveva affatto ignorato la prova di resistenza, ma aveva espressamente rivalutato il compendio indiziario residuale, espungendo gli elementi tratti dal contenuto del telefono dichiarato inutilizzabile e desumendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza da fonti diverse, quali videoriprese, intercettazioni, sequestri di stupefacente e servizi di osservazione, tutti estranei al materiale inutilizzabile. La Corte ha quindi ritenuto che il tribunale avesse logisticamente motivato la gravità indiziaria per tutti i reati contestati, ad eccezione del capo 60) per il quale la misura era stata già revocata.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso fosse stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
In caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente va disposta nei limiti del profitto concretamente conseguito da ciascun concorrente, esclusa ogni forma di solidarietà passiva. Solo in mancanza di prova sulla quota individuale si procede alla ripartizione in parti uguali.
Le opzioni ermeneutiche che si profilano sui temi dibattuti trascendono la specificità della materia contributiva e si rivelano foriere di implicazioni sistematiche…
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. quando il giudice di merito abbia correttamente escluso la sussistenza congiunta dei relativi presupposti, nonché quello che contesti la determinazione di una pena media o prossima al minimo edittale.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando mancano elementi positivi di segno favorevole: la mera incensuratezza non basta, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, a fronte di una mera integrazione del capo di imputazione, non costituente modifica del fatto, abbia correttamente applicato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, escludendo ogni pregiudizio per il diritto di difesa.