Mancata assoluzione per detenzione ai fini di spaccio e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 12474 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché privo della necessaria specificità, il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La doglianza volta a prefigurare una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie è estranea al sindacato di legittimità, ove non sia accompagnata dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. L’accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta può essere legittimamente fondato su elementi indiziari quali la suddivisione in dosi, il rinvenimento di un bilancino di precisione e la provenienza non giustificata del denaro, senza che occorra l’accertamento del principio attivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale locale nei confronti di un imputato, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto presso la propria abitazione cocaina, suddivisa in bustine di pronta cessione, materiale atto al confezionamento e la somma di denaro in banconote di vario taglio. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la mancanza e l’illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione, contestando la sussistenza degli elementi di prova circa la detenzione ai fini di cessione, il mancato accertamento del principio attivo e la valenza indiziaria del denaro sequestrato. Il ricorrente ha allegato che la somma rinvenuta proveniva da regalie ricevute in occasione dell’imminente matrimonio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate, in quanto assolutamente prive di specificità e del tutto assertive. I motivi sono stati considerati non consentiti in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Le censure sono state inoltre valutate come volte a prefigurare una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
La Corte ha rilevato che il ricorrente non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, giudicata logica e congua, oltre che corretta in punto di diritto. I giudici del gravame avevano ricostruito il rinvenimento della sostanza stupefacente occultata in vari punti dell’abitazione, in diversi involucri e bustine per complessivi grammi, nonché di un bilancino di precisione nascosto dietro il letto e di una somma di denaro in banconote di vario taglio.
Quanto alla dedotta qualità di assuntore, è stato evidenziato che l’imputato non aveva precisato da quanto tempo, per quali quantitativi, né dove, da chi e a che prezzo avesse acquistato lo stupefacente; irrilevante è stata ritenuta la cartella clinica redatta all’ingresso in carcere, contenente la sola allegazione del consumo. La Corte ha dato prevalenza, anche rispetto al denaro rinvenuto, non solo al dato quantitativo ma alla suddivisione in dosi della sostanza e al rinvenimento del bilancino occultato, elementi ritenuti inequivocamente indicativi della destinazione allo spaccio.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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