Reato permanente e presofferto: l’archiviazione impedisce il computo della custodia senza titolo (Cass. pen. Sez. 1 n. 13080 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. consente di computare la custodia cautelare subita senza titolo o la pena espiata per un reato diverso solo a condizione che tale stato detentivo sia successivo alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Nel caso di reato permanente, che ha struttura unitaria, non è consentita una scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla detenzione, con la conseguenza che la carcerazione sine titulo non può ritenersi sofferta “dopo” il reato qualora la permanenza si protragga oltre la carcerazione stessa. L’archiviazione, ove non seguita da autorizzazione alla riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen., ha efficacia preclusiva rispetto all’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e impedisce di considerare la custodia cautelare sofferta in quel procedimento come riferibile a una successiva contestazione per il medesimo reato associativo.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di computo del presofferto presentata da un soggetto che, tra il 1999 e il 2000, aveva subito una custodia cautelare in un procedimento per reato associativo poi archiviato. La misura era stata richiesta per essere detratta dalla pena inflitta con sentenza del G.u.p. del 2014, relativa a un reato associativo contestato da data imprecisata fino al 2011.
Il giudice dell’esecuzione negava il beneficio, ritenendo applicabile l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in quanto il reato permanente, di struttura unitaria, si era protratto oltre il periodo di carcerazione subita. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione Penale ha preliminarmente riaffermato il principio per cui la fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferti sine titulo con la pena da espiare per altro reato è consentita solo se il reato è stato commesso prima della detenzione. In particolare, per i reati permanenti, quale il delitto di associazione di tipo mafioso, non è possibile operare una scomposizione del reato unitario, né imputare la carcerazione senza titolo a un reato che si protragga oltre tale periodo, richiamando i precedenti Sez. 1, n. 40329 del 2013, Sez. 1, n. 6072 del 2018 e Sez. 1, n. 12675 del 2025.
La Corte ha poi esaminato la specifica vicenda, evidenziando che il periodo di custodia cautelare era stato sofferto in un procedimento conclusosi con archiviazione. Tale provvedimento, pur non avendo autorità di cosa giudicata, è connotato da efficacia preclusiva rispetto all’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto, salvo che non intervenga un provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen., come precisato dalle Sezioni Unite n. 33885 del 2010 e n. 9 del 2000.
Nel caso di specie, non è stata documentata né dedotta alcuna riapertura delle indagini. La Corte ha quindi escluso che il periodo oggetto del primo procedimento archiviato potesse essere compreso nella successiva contestazione per il reato associativo, poiché l’archiviazione ha determinato una cesura tra i procedimenti.
I giudici di legittimità hanno infine escluso l’applicabilità dei commi 1 e 2 dell’art. 657 cod. proc. pen., il cui presupposto è che la custodia sia stata sofferta per lo stesso reato o per un reato precedente. Corretta, pertanto, l’applicazione del comma 4 da parte del giudice dell’esecuzione, con conseguente rigetto del ricorso.
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Nota della Redazione
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