La legittimità dell’impugnazione segue la disciplina vigente alla sentenza (Cass. pen. Sez. 2 n. 13665 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di leggi processuali penali nel tempo, in assenza di una disciplina transitoria, il regime delle impugnazioni va individuato con riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato, non già all’intero svolgimento del procedimento di impugnazione. Tale criterio rileva con riguardo alla disciplina regolatrice della facoltà di impugnazione, della sua estensione, nonché dei modi e dei termini per esercitarla. L’ammissibilità del gravame deve pertanto essere valutata alla luce della normativa vigente alla data di pronuncia della sentenza impugnata, con la conseguenza che l’atto proposto con le modalità allora consentite non può essere dichiarato inammissibile in applicazione della disciplina sopravvenuta. Quando con il ricorso per cassazione sia denunciato un vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte può procedere all’esame diretto degli atti processuali, restando tale potere escluso solo per i vizi di motivazione di cui alla lett. e).
Il Fatto
La Corte di appello di Potenza aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Matera, emessa il 12 ottobre 2022, per il reato di appropriazione indebita. Il giudice territoriale aveva fondato la propria decisione sul rilievo che l’atto di impugnazione era stato spedito a mezzo posta in data successiva all’entrata in vigore della riforma che aveva abrogato l’art. 583 cod. proc. pen., il quale consentiva la trasmissione dell’atto a mezzo raccomandata. Avverso tale declaratoria di inammissibilità, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27614 del 2007, secondo cui, in assenza di una disciplina transitoria, la normativa regolatrice del gravame deve essere individuata con riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato. Tale criterio attiene, in particolare, ai modi e ai termini per esercitare la facoltà di impugnazione.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 12 ottobre 2022, in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. La Corte ne ha dedotto che l’ammissibilità dell’appello doveva essere valutata in base alla disciplina previgente, la quale consentiva sia il deposito direttamente in cancelleria sia la trasmissione dell’atto a mezzo raccomandata. La Corte territoriale aveva, pertanto, erroneamente applicato la disciplina sopravvenuta e non pertinente ratione temporis.
Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato un ulteriore errore nella sentenza impugnata, avendo il giudice di appello ritenuto che l’atto fosse stato proposto esclusivamente tramite raccomandata. Il ricorrente aveva, invece, dedotto e documentato che il deposito era avvenuto entro il termine previsto mediante posta elettronica certificata, modalità riconducibile alla disciplina emergenziale, la cui efficacia era stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.
La Cassazione ha infine precisato che, essendo stato dedotto un error in procedendo, essa è giudice anche del fatto processuale e può accedere direttamente agli atti del procedimento, circoscrivendo tale esame a quelli specificamente indicati nel ricorso. Dall’esame degli atti è emerso che l’atto di appello era stato trasmesso sia a mezzo PEC sia a mezzo raccomandata, sicché il gravame era stato comunque proposto secondo modalità consentite dalla legge vigente alla data della sentenza impugnata. La Corte ha pertanto annullato la sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Salerno.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.