Sospensione della prescrizione e valutazione della detenzione a fini di spaccio (Cass. pen. Sez. 7 n. 13812 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 103/2017 (c.d. Riforma Orlando), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo, comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi. La detenzione di un quantitativo di stupefacente superiore al limite tabellare di cui all’art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, se da sola non costituisce prova decisiva della destinazione allo spaccio, può legittimamente concorrere, unitamente ad altri elementi, a fondare tale conclusione. In materia di trattamento sanzionatorio, la motivazione espressa con formule quali “pena congrua” o “pena equa” è sufficiente, mentre una specifica spiegazione è necessaria solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, confermando la pronuncia del Tribunale di Roma, lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La detenzione dello stupefacente era avvenuta il 21 maggio 2018.
Con due motivi di ricorso, il ricorrente lamentava il vizio di carenza di motivazione in relazione alla condotta di detenzione a fini di spaccio e alla dosimetria della pena, deducendo altresì il decorso del termine di prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione di prescrizione, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, secondo cui per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103/2017. Attesa l’epoca del fatto, il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello e, per effetto della sospensione, veniva a compimento soltanto il 21 maggio 2027.
Quanto al primo motivo, relativo alla finalità di spaccio della sostanza, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e, pertanto, inammissibile. I giudici di merito avevano reso una motivazione esaustiva e congrua, valorizzando non solo il dato quantitativo ma anche le modalità del fatto, l’inverosimiglianza della tesi del rifornimento personale e il ritrovamento di materiale da confezionamento e di un bilancino di precisione presso l’abitazione.
In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve all’obbligo motivazionale con richiami quali “pena congrua” o “pena equa”. Nel caso di specie, la pena di mesi otto di reclusione, ampiamente inferiore al medio edittale, era stata adeguatamente giustificata anche in considerazione del quantitativo di stupefacente e della personalità dell’imputato, gravato da un precedente specifico recente.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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