Cassazione su patteggiamento solo per vizi volontà e illegalità pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 17187 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è consentito soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. È, pertanto, inammissibile il ricorso che censuri genericamente l’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità, profilo estraneo al novero dei motivi tassativamente previsti. Inoltre, la confisca del denaro disposta ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 per sproporzione non richiede una motivazione rafforzata allorché l’imputato non abbia offerto alcuna giustificazione in ordine alla provenienza della somma, né abbia indicato in sede di legittimità gli argomenti che il giudice avrebbe omesso di valutare.
Il Fatto
Con sentenza dell’11/11/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia applicava all’imputato, su richiesta delle parti, la pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 14mila euro di multa per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, 81 cpv. cod. pen. e 648 cod. pen.. Il provvedimento disponeva altresì la confisca del denaro sottoposto a sequestro, non comprendendolo nel negozio processuale. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente delimitato l’ambito del sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento, richiamando il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017. Tale norma consente il ricorso soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Con riferimento al primo motivo, relativo alla dedotta assenza di motivazione circa la possibile applicazione di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità. La censura, infatti, attiene al profilo motivazionale della decisione, ponendosi ben oltre i limiti tassativamente previsti dalla norma citata. Inoltre, il ricorrente non aveva nemmeno indicato quale ipotesi di proscioglimento nel merito sarebbe astrattamente configurabile nel caso di specie, rendendo il motivo del tutto generico.
Quanto al secondo motivo, concernente la confisca del denaro, la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva correttamente disposto la misura non ai sensi dell’art. 240 cod. pen., quale profitto del reato, bensì a norma dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, per sproporzione tra il valore del denaro e le condizioni economiche dell’imputato. Sul punto, il ricorso non indicava alcun argomento specifico, né affermava che il Giudice avesse omesso di valutare eventuali giustificazioni offerte dall’imputato in ordine alla provenienza della somma.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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