La revoca della detenzione domiciliare non è automatica ma richiede condotte incompatibili (Cass. pen. Sez. 1 n. 17621 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, sesto comma, ord. pen. non costituisce conseguenza automatica di qualsivoglia violazione delle prescrizioni, ma può essere disposta solo quando il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura. Il giudice di sorveglianza è tenuto a una valutazione autonoma e complessiva delle risultanze processuali, che possono includere anche elementi sopravvenuti, quali gli esiti di perquisizioni, da cui desumere la persistente dedizione del soggetto ad attività illecite e l’insussistenza di un percorso di revisione critica, con conseguente rischio di recidiva.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva revocato la detenzione domiciliare concessa a un condannato, con fine pena previsto per l’ottobre del 2026, a seguito del controllo effettuato dai Carabinieri nella giornata del 20 agosto 2025. L’uomo era stato fermato alla guida della propria autovettura circa un chilometro dalla propria abitazione, sebbene l’autorizzazione alle uscite giornaliere consentisse l’allontanamento solo dalle ore 10:00 alle 12:00. Il successivo controllo aveva permesso di rinvenire, sul terrazzo dell’abitazione, una scatola artigianale con tracce di cocaina e strumenti per il confezionamento, nonché, in un cortile attiguo in stato di abbandono, una cartuccia cal. 12 e un bilancino di precisione con circa 11 grammi di marijuana, sostanza della quale il figlio minore aveva dichiarato il possesso per uso personale.
Il Tribunale, ritenendo tali elementi indicativi di una persistente dedizione a traffici illeciti e di contatti con ambienti criminali, aveva ravvisato l’incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa. Il difensore dell’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, si doleva dell’attribuzione al condannato della detenzione della sostanza e degli strumenti, trascurando la convivenza con altri familiari e la sola trasgressione ascrivibile, consistita nell’uscita anticipata di pochi minuti rispetto all’orario consentito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che il sesto comma dell’art. 47-ter ord. pen. prevede la revoca della misura quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della detenzione presso il domicilio. Tale disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non introduce un meccanismo sanzionatorio automatico per ogni infrazione, ma richiede una verifica in concreto circa la natura e la gravità della condotta, tale da rivelare l’impossibilità di conseguire le finalità rieducative e di prevenzione che la misura alternativa persegue.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata congrua e priva di fratture logiche. Il Tribunale di sorveglianza aveva infatti correttamente valorizzato non solo il dato dell’inosservanza dell’orario di uscita, ma anche gli esiti delle perquisizioni che avevano portato al rinvenimento di strumentazione per la lavorazione, pesatura e confezionamento di stupefacenti, in parte recante tracce di cocaina. La Corte ha evidenziato come la detenzione di tali strumenti, unitamente alla cartuccia e alla sostanza stupefacente, fosse stata autonomamente ascritta al condannato, non potendo le generiche dichiarazioni del figlio minore circa il possesso della sola marijuana elidere il valore indiziante degli altri reperti.
Tali elementi, inseriti in un quadro caratterizzato dalla pericolosità soggettiva del condannato, desunta dai precedenti penali e dalla sottoposizione a misura di prevenzione personale, hanno indotto i giudici della sorveglianza a ritenere sussistente un rischio di recidiva e l’assenza di un percorso di revisione critica. La Corte ha pertanto rigettato le censure del ricorrente, qualificate come mere contestazioni di merito incentrate su una generica riferibilità a terzi della disponibilità dei beni rinvenuti, non supportate da elementi concreti. Il ricorso è stato dichiarato infondato e il condannato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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