Ricorso inammissibile senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 17819 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili, perché aspecifici e reiterativi, i motivi di ricorso per cassazione che non instaurano un confronto con la motivazione della sentenza impugnata e mirano a una nuova valutazione del merito. È altresì inammissibile la censura che contesta la qualificazione giuridica del fatto senza confutare le argomentazioni poste a fondamento della decisione. La determinazione della pena, ivi inclusa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 16/12/2025, ha confermato la pronuncia del Giudice per l’udienza preliminare che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato due imputati per i delitti di estorsione tentata, ascritti in concorso tra loro. La vicenda traeva origine da un contesto di violenza e minaccia posto in essere nei confronti della persona offesa, accompagnato da colpi inferti con uno sfollagente e dal costringimento della vittima a seguito del suo prelievo forzato.
Avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, deducendo motivi di impugnazione articolati su più profili. La difesa del primo ricorrente ha chiesto la riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ovvero in violenza privata, contestando anche il trattamento sanzionatorio. Il secondo ricorrente ha invece negato la sussistenza del dolo di estorsione e lamentato l’omessa concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che i primi due motivi di ricorso del primo imputato e il primo motivo del secondo, concernenti l’affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, erano del tutto reiterativi e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’appello avesse puntualmente ricostruito gli elementi a carico dei ricorrenti, valorizzando plurimi riscontri oggettivi emersi dagli atti, e come le doglianze difensive si fossero limitate a prospettare una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità.
La Sesta Sezione ha ricordato che le censure introdotte in cassazione non possono trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, dovendo il ricorrente instaurare un dialogo critico con le argomentazioni sviluppate dal giudice di appello. A tal fine sono state richiamate le pronunce delle Sezioni semplici che affermano il principio della necessaria specificità dei motivi, nonché il precedente delle Sezioni Unite sul perimetro del sindacato di legittimità.
Quanto ai motivi concernenti la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati, rilevando che la decisione impugnata conteneva un’ampia e puntuale motivazione. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la scelta discrezionale del giudice di merito, sia in ordine alla pena base sia in relazione agli aumenti per la continuazione, fosse sorretta da elementi adeguati e proporzionati, con specifico riferimento alla eclatante gravità dei fatti e alle conseguenze dannose delle attività violente poste in essere.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi, richiamando il consolidato orientamento per cui la determinazione della pena non è censurabile in cassazione quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ma risulti sostenuta da una motivazione sufficiente. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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