Sequestro preventivo contante: il fumus ricettazione richiede elementi ulteriori oltre l’occultamento (Cass. pen. Sez. 2 n. 18396 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione non può essere desunta, in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o preziosi di cui non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti. È necessario che il provvedimento ablatorio dia conto della presenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei beni da un delitto presupposto, quali gli accertati contatti con esponenti della criminalità, il precedente coinvolgimento in reati produttivi di profitto o il contestuale possesso di oggetti strumentali alla consumazione di altri reati. La motivazione deve altresì individuare, quantomeno nella sua tipologia, il delitto presupposto, anche al fine di escludere che il soggetto passivo del sequestro possa esserne autore o concorrente.
Il Fatto
Il Tribunale di Verbania, in sede di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP con riferimento al delitto di ricettazione. Il provvedimento aveva ad oggetto un’ingente somma di denaro e monete d’oro, rinvenute occultate in diverse abitazioni nella disponibilità dell’indagato e ritenute di provenienza delittuosa. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza avverso la ritenuta sussistenza del fumus del reato presupposto e della sua partecipazione ai fatti corruttivi contestati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano sia gli errori di giudizio o di procedura, sia i vizi di motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto carente o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008.
Richiamando i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025), la Corte ha affermato che il fumus del delitto di ricettazione non può essere desunto dalle sole modalità di occultamento del contante e dall’assenza di redditi leciti. Tale conclusione risponde all’esigenza di scongiurare il pericolo di procedere a un’ablazione generalizzata di qualsiasi somma ritenuta rilevante, elevando imputazioni ex art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che dimostrino l’esistenza di un delitto presupposto.
Divengono pertanto fondamentali gli elementi ulteriori che accompagnano il provvedimento ablatorio, quali gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto o il contestuale possesso di strumenti destinati alla consumazione di altri reati. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato aveva valorizzato esclusivamente le modalità di occultamento della somma e la richiesta di distruzione di documentazione, senza chiarire quale fosse il delitto presupposto, genericamente individuato in un reato fiscale o in un’ipotesi di corruzione tra privati.
La Corte ha rilevato una contraddizione logica nell’impostazione del Tribunale, laddove lo stesso argomentare dei giudici del riesame sembrava individuare il ricorrente come autore del reato fiscale ovvero partecipe del delitto di corruzione: in tale evenienza, essendo egli autore del reato presupposto, non potrebbe rispondere del delitto di ricettazione. Pur non occorrendo la prova positiva dell’estraneità al reato presupposto, è necessario che non emerga la prova del contrario. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio affinché il Tribunale chiarisca la tipologia del reato presupposto, verificando la natura del reato ipotizzabile a carico dell’indagato. La valenza assorbente di tale doglianza ha reso superflua la disamina degli altri motivi di ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.