Payback dispositivi medici non tributo attività vincolata (TAR Lazio n. 7392 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per gli anni 2015-2018, costituisce una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., non qualificabile come tributo in senso stretto, con la conseguente non applicabilità dei principi di cui all’art. 53 Cost. Il provvedimento regionale che definisce l’elenco delle aziende soggette al ripiano ha natura di atto vincolato, privo di margini di discrezionalità, anche tecnica, e non implica una spendita di potere autoritativo. Ne deriva che la controversia relativa all’obbligazione di pagamento della quota di ripiano insorge su diritti soggettivi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le impugnazioni avverso i decreti ministeriali di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida restano devolute al giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 e il decreto regionale n. 24681 del 14 dicembre 2022 che, applicando la disciplina del c.d. payback di cui all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, le richiedeva il versamento di una somma per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. La ricorrente deduceva vizi di legittimità propri dei provvedimenti, vizi di legittimità costituzionale delle norme istitutive del meccanismo e violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento e della libertà di impresa, nonché l’alterazione dell’equilibrio economico dei contratti di fornitura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando la sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha ritenuto infondate le censure concernenti la dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. La Corte ha già escluso la violazione degli artt. 41, 23 e 117 Cost., qualificando il payback come contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato, volto a garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria e ad assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute. Il meccanismo rispetta la riserva di legge, individuando con precisione soggetti obbligati, oggetto della prestazione e procedure applicative.
Quanto ai vizi propri degli atti impugnati, il Tribunale ha respinto le doglianze sulla pretesa natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa. Già dal 2015 le imprese fornitrici erano consapevoli dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento, essendo noti sia le quote percentuali a proprio carico sia il criterio di ripartizione basato sul proprio fatturato. La successiva fissazione del tetto regionale al 4,4 per cento del fabbisogno standard, nel 2019, ha confermato la misura già prevista a livello nazionale, sicché nessun legittimo affidamento poteva essere riposto nel mantenimento integrale dei prezzi di vendita.
Il Collegio ha, altresì, escluso l’alterazione del sinallagma contrattuale, poiché il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non incide sull’entità della fornitura o sul prezzo dei singoli contratti. Ha, infine, qualificato il payback come prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., non annoverabile tra i tributi in senso stretto, data la sua logica “circolare” finalizzata alla riduzione del deficit nel medesimo ambito in cui operano le imprese contribuenti.
In accoglimento dell’eccezione dell’Avvocatura regionale, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda avverso l’atto regionale. L’attività delle regioni si configura come meramente ricognitiva e riepilogativa: esse verificano la documentazione contabile, definiscono l’elenco delle aziende soggette al ripiano e impongono il pagamento, senza alcun margine di discrezionalità. L’obbligazione di pagamento sorge direttamente dalla legge e dall’atto statale, instaurandosi un rapporto paritario, con la conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
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Nota della Redazione
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