La citazione diretta a giudizio legittima la sospensione cautelare del poliziotto (TAR Lazio n. 7055 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione a procedimento penale che legittima la sospensione cautelare facoltativa dal servizio ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981 sussiste anche in presenza del decreto di citazione diretta a giudizio emesso ai sensi degli artt. 550 e 552 c.p.p., atteso che, per i delitti ivi indicati, tale atto costituisce la forma di esercizio dell’azione penale e determina l’assunzione della qualità di imputato ex art. 60 c.p.p. Il provvedimento di sospensione facoltativa non necessita di una motivazione particolarmente estesa quando i reati contestati siano di gravità tale da rendere inopportuna la permanenza in servizio del dipendente, gravità che può desumersi implicitamente dalla natura del reato e dalla posizione rivestita. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento è giustificata dalle particolari esigenze di celerità ex art. 7 legge n. 241/1990, ove il procedimento sia avviato nell’immediatezza dei presupposti di fatto. La misura, infine, non tollera graduazioni nel contenuto, essendo rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione la sola valutazione sull’an.
Il Fatto
Un agente della Polizia di Stato veniva sospeso in via cautelare dal servizio con decreto del Ministero dell’Interno, perché imputato del delitto di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen., aggravato dalla partecipazione ex art. 110 cod. pen., per essersi fatto sostituire da persona rimasta ignota nella prova scritta di un concorso pubblico per complessivi 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, conseguendo l’arruolamento. L’azione penale era stata esercitata mediante decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica.
Il dipendente impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, deducendo quattro motivi: la carenza del presupposto del rinvio a giudizio; il difetto di motivazione; la mancata comunicazione di avvio del procedimento; la sproporzione della misura. Il Ministero si costituiva, richiamando precedenti conformi e la tempestività dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il primo motivo, incentrato sulla presunta mancanza del presupposto del rinvio a giudizio. Ha osservato che l’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981 attribuisce all’amministrazione la facoltà di sospendere l’appartenente ai ruoli della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale. Richiamata la tesi restrittiva del Consiglio di Stato che identifica il momento della sottoposizione con l’assunzione della qualità di imputato, il TAR ha rilevato che il ricorrente, destinatario di decreto di citazione diretta a giudizio, rivestiva tale qualità ai sensi dell’art. 60 c.p.p.. Per i delitti indicati dall’art. 550 c.p.p., l’emissione del decreto di citazione diretta integra l’esercizio dell’azione penale e segna il superamento del vaglio preliminare del pubblico ministero, che agisce quando gli elementi raccolti consentono una ragionevole previsione di condanna.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che il provvedimento di sospensione facoltativa non esige una motivazione estesa, potendo il giudizio di gravità essere implicito nella natura del reato e nella posizione dell’incolpato. Nel caso di specie, la fattispecie contestata – sostituzione di persona nell’espletamento di una prova concorsuale finalizzata all’arruolamento in una forza di polizia – è stata ritenuta di grave offensività, anche in considerazione del ruolo istituzionale dell’amministrazione danneggiata.
Il terzo motivo è stato respinto richiamando l’incipit dell’art. 7 legge n. 241/1990, che esonera dalla comunicazione di avvio i procedimenti caratterizzati da particolari esigenze di celerità. Il TAR ha valorizzato la sequenza procedimentale – decreto di citazione del 5 luglio 2024, proposta del dirigente del 1° agosto 2024, decreto ministeriale del 27 agosto 2024 – quale indice di tempestività, e ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato alcun concreto pregiudizio partecipativo.
Sull’ultimo motivo, il Collegio ha infine precisato che la misura non ammette graduazioni nel contenuto, sicché la scelta dell’allontanamento dal servizio attivo risulta l’unica idonea a contemperare gli interessi in gioco. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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