Motivazione per relationem e richiamo a sentenze fra terzi (TAR Lazio n. 6545 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento amministrativo, la motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia indicato nei suoi estremi e risulti conoscibile dall’interessato, il quale può esercitare il diritto di accesso o richiederne la produzione in giudizio, senza che l’Amministrazione sia onerata di notificare tutti gli allegati. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non comporta l’annullamento del provvedimento quando questo sia espressione di un potere vincolato, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990. L’Amministrazione competente in materia di radiofrequenze non invade la sfera di altre amministrazioni quando recepisce le valutazioni ambientali già operate dagli enti preposti per fondare la propria decisione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale, eserciva un impianto sulla frequenza 100,800 MHz, acquisito nel 2017 da un’altra società. A seguito di una segnalazione dell’Ispettorato, il Ministero avviava un procedimento di sospensione dell’autorizzazione per l’inattività dell’impianto, prontamente riattivato. Con due distinti provvedimenti del 9 luglio 2024, il Ministero disponeva la disattivazione dell’impianto e l’esclusione dell’emittente dalla procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti DAB+, fondando la propria decisione su una comunicazione della Città Metropolitana di Napoli e su una sentenza del TAR Campania n. 3438/2014, che aveva archiviato l’istanza di autorizzazione del dante causa della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando i tre motivi di impugnazione. In relazione al primo motivo, relativo alla lamentata omissione della comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha rilevato come agli atti risultasse presente la comunicazione per la procedura di esclusione. Quanto alla nota del 29 maggio 2024, essa conteneva una rappresentazione dei fatti tale da consentire comunque l’esercizio del diritto di difesa. In ogni caso, trattandosi di provvedimenti espressione di un potere di vigilanza, la loro natura vincolata esclude la rilevanza del vizio, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’illegittimità della motivazione per relationem. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 2129 del 2025, il TAR ha precisato che l’obbligo dell’Amministrazione è quello di indicare gli estremi dell’atto richiamato e di metterlo a disposizione su richiesta, non quello di notificarlo. Nel caso di specie, la sentenza del TAR Campania era pubblica e la comunicazione della Città Metropolitana era stata depositata in giudizio. Inoltre, l’atto notarile di cessione dava atto che l’acquirente aveva piena conoscenza della sentenza n. 3438/2014.
Il TAR ha poi escluso il vizio di incompetenza, osservando che il Ministero non si era sostituito alle amministrazioni competenti in materia ambientale, ma aveva semplicemente recepito le valutazioni da queste operate. La preclusione derivante dalla sentenza passata in giudicato, ex art. 2909 c.c., operava nei confronti del dante causa della ricorrente e, quindi, anche nei suoi confronti. Da ultimo, in merito al terzo motivo, il Collegio ha chiarito che l’esclusione del singolo consorziato è espressamente prevista dall’art. 8, comma 3, del bando, che contempla l’esclusione della società consortile in caso di perdita dei requisiti di una delle consorziate, salvo che la perdita sia sopravvenuta e non incida sulla permanenza dei requisiti in capo alla consorzio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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