Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3576 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la pubblica amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Ove sia spirato il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione resta comunque obbligata all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale non è imputabile alla parte ricorrente ma a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento. È giustificata la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un anno scolastico.
Il titolo giudiziale, ritualmente notificato all’amministrazione, era passato in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. Lamentando l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il gravame. Sotto il profilo processuale risultano rispettati tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso infruttuosamente.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha precisato un punto di rilievo sostanziale. Anche qualora sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità del ritardo a una condotta omissiva dell’amministrazione impediscono a quest’ultima di sottrarsi all’adempimento invocando il proprio contegno inerte.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin da ora quale commissario ad acta un dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione di tale misura nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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