Stub e prelievi di residui di polvere da sparo non richiedono l’avviso (Cass. pen. Sez. I n. 20711 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non costituisce attività di accertamento tecnico irripetibile, e non comporta quindi l’obbligo di avviso alla difesa ai sensi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. pen., il prelievo a mezzo stub di frammenti di polvere da sparo, prodromico all’effettuazione di accertamenti tecnici. Il successivo esame spettroscopico sulle particelle estratte e fissate dal processo di metallizzazione è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità. Ne consegue che gli esiti del prelievo non sono né inutilizzabili né affetti da nullità, e l’eventuale violazione dei protocolli di prelievo non incide sull’ammissibilità della prova, potendo al più rilevare sul piano dell’attendibilità dei risultati. In sede di legittimità, inoltre, il controllo sui provvedimenti de libertate resta circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche e dell’assenza di illogicità evidenti, restando estranea ogni rivalutazione del merito cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato di omicidio aggravato e di porto illegale di arma. Il difensore ha presentato istanza di revoca o sostituzione della misura ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., contestando la utilizzabilità degli accertamenti eseguiti dal R.I.S. tramite prelievo a mezzo stub, per il mancato avviso ex art. 360 cod. proc. pen., e sostenendo la tesi della contaminazione ambientale.
Il G.I.P. ha dichiarato l’istanza parzialmente inammissibile e l’ha rigettata nel resto. Il Tribunale, in funzione di giudice ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il rigetto. Il ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, investe il giudicato cautelare, il valore delle videoriprese e dei tabulati, la forza dimostrativa degli stub e la sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi. Sul primo fronte, relativo ai poteri del Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen., il Collegio ritiene corretto l’operato del giudice di merito che ha circoscritto l’ambito valutativo, escludendo argomenti non devoluti in prima istanza e questioni già esaminate e riproposte senza profili di novità.
Il ricorrente aveva sostenuto che, essendo pendente ricorso per cassazione avverso il provvedimento ex art. 311 cod. proc. pen., non si fosse formato alcun giudicato cautelare. La Corte respinge l’assunto, richiamando il principio per cui è inammissibile l’istanza di scarcerazione presentata in pendenza di appello cautelare non ancora definito, basata sui medesimi elementi e sullo stesso thema decidendum (Sez. 3 n. 23371 del 02.02.2016). I motivi su tali questioni sono pertanto considerati tamquam non esset.
Sul secondo fronte, la Corte conferma l’orientamento secondo cui il prelievo a mezzo stub, pur irripetibile, non integra attività di accertamento tecnico e non impone l’attivazione dei meccanismi dell’art. 360 cod. proc. pen.; l’esame spettroscopico successivo è invece ripetibile (Sez. 1 n. 15679 del 14.03.2008). La doglianza sull’inutilizzabilità è dunque infondata.
Quanto al merito cautelare, la Corte ribadisce i limiti del proprio sindacato: nessuna revisione degli elementi fattuali, nessuna rivalutazione degli indizi o delle esigenze cautelari. Il controllo è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche e dell’assenza di illogicità evidenti. La doglianza difensiva, che invoca una lettura alternativa del compendio probatorio, si traduce in un’inammissibile richiesta di giudizio di merito. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali; la cancelleria provvede agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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