Nessuna proroga dei termini per l’imputato comparso in udienza (Cass. pen. Sez. II n. 21120 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga di quindici giorni dei termini di impugnazione prevista dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. trova applicazione, in favore del difensore, unicamente quando l’imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nel corso dell’intero giudizio di primo grado. La ratio della disposizione risiede nell’esigenza di consentire a chi non abbia preso parte a nemmeno una udienza un più ampio margine temporale per interloquire con il difensore in ordine all’eventuale impugnazione. Ne consegue che non può fruire della proroga l’imputato che, dopo la dichiarazione di assenza, sia comparso personalmente in una udienza, essendo da quel momento considerato presente e assistito dal difensore, giusto il disposto dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. L’erronea indicazione di “libero assente” contenuta nell’intestazione della sentenza costituisce mero errore materiale, inidoneo a fondare l’ampliamento del termine.
Il Fatto
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 12.02.2025, condannava l’imputato per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. Proposto appello nell’interesse del condannato, la Corte di appello di Lecce lo dichiarava inammissibile perché tardivo, con ordinanza del 17.10.2025: secondo il giudice territoriale, l’appellante non poteva beneficiare della proroga di quindici giorni riservata all’imputato giudicato in assenza.
Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si sosteneva che la procura speciale depositata riguardava la sola impugnazione e non i riti alternativi, e che la dichiarazione di assenza, formalmente intervenuta, legittimava comunque l’affidamento dell’imputato sulla proroga del termine.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Dagli atti processuali, accessibili avendo il ricorrente denunciato un error in procedendo, emerge che l’imputato, dichiarato assente all’udienza dell’08.11.2023, è poi comparso personalmente a quella del 24.06.2024, nel corso della quale il Tribunale ha formalmente revocato la dichiarazione di assenza.
La sentenza di primo grado, laddove indica l’imputato come “libero assente”, contiene dunque un mero errore materiale. Pacifico, difatti, che ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. l’imputato che, dopo essere comparso, non compaia alle successive udienze è considerato presente ed è assistito dal difensore.
Tale errore non può comportare l’applicazione dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede l’aumento di quindici giorni unicamente per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, vale a dire non comparso per l’intera durata del procedimento: situazione che, nel caso di specie, non ricorre.
La Corte richiama sul punto Sez. V n. 16131 del 09.01.2024, Marotta, Rv. 286265, secondo cui la proroga opera solo quando l’imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell’intero giudizio di primo grado, poiché la ratio della norma è consentire a chi non abbia partecipato a nessuna udienza un più ampio margine per consultarsi col difensore sull’impugnazione.
A prescindere dalle questioni poste dal ricorrente, risulta quindi corretta, seppur per ragioni diverse, la decisione della Corte territoriale di ritenere l’appello tardivo. All’inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost. sent. n. 186/2000).
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Nota della Redazione
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