Principi di diritto (Massima) In tema di confisca per equivalente del profitto dei reati tributari, il giudice del rinvio, investito dell’annullamento di un’ordinanza emessa in sede esecutiva, non può limitare il proprio esame a un mero controllo contabile parziale, ma deve verificare in modo complessivo tutte le memorie difensive e la documentazione allegata, al fine di accertare la corrispondenza tra il valore dei beni sottoposti ad ablazione e il profitto del reato. Il principio di proporzionalità impone di modulare la misura ablatoria sull’ammontare del profitto “attuale”, al netto delle restituzioni e dei recuperi frattanto intervenuti, sì che l’ablazione definitiva non sia superiore al vantaggio economico conseguito, evitando ogni duplicazione sanzionatoria. Ne consegue che, in caso di annullamento con rinvio dell’ordinanza in materia di confisca, gli atti vanno trasmessi ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. alla medesima sezione della Corte di appello, ma in diversa composizione collegiale, per l’incompatibilità del giudice che ha già espresso una valutazione di merito.
Il Fatto
Il condannato, in via definitiva per reati tributari, aveva subito una confisca per equivalente di valore corrispondente al profitto, pari a oltre quarantuno milioni di euro. Nel procedimento di esecuzione egli aveva chiesto la restituzione delle somme e dei beni ablati in misura eccedente quel valore, prospettando, con apposita documentazione, che il patrimonio di due società immobiliari riconducibili al suo gruppo non era estraneo al vincolo reale e che i versamenti effettuati dai curatori concorsuali agli enti previdenziali avevano ridotto il profitto confiscabile.
La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’opposizione, limitandosi a valorizzare il patrimonio delle due sole società immobiliari. Su ricorso del condannato, la Corte di cassazione, con una prima pronuncia, aveva annullato con rinvio per l’omesso esame di una memoria difensiva. Il giudice del rinvio aveva però circoscritto l’accertamento alle due società, confermando il rigetto dell’istanza di restituzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, ritenuto assorbente. La sentenza rescindente, nella sua sintetica espressione finale, deve essere letta nel senso che al giudice del rinvio era demandata la verifica complessiva di tutta la documentazione prodotta dalla difesa, allo scopo di accertare la corrispondenza tra il valore dei beni in sequestro e il profitto del reato quantificato nei gradi di merito. La Corte territoriale, invece, ha svolto un controllo contabile parziale, limitato a due sole società immobiliari.
Nella laconicità del vincolo di rinvio, questo va interpretato nel modo più ampio, a tutela delle garanzie individuali del condannato e dei valori fondamentali incisi dal provvedimento di confisca. Rilevano, in proposito, il principio di proporzionalità e il disposto dell’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, in tema di protezione della proprietà, che hanno diretta incidenza sul tema delle confische quali strumenti ablativi derivanti dall’accertamento di un reato.
Il giudice di merito è tenuto a modulare la misura ablatoria in ragione del profitto “attuale” al momento della sua applicazione, al netto delle restituzioni realizzate dal reo e da questi accettate, scorporando la parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale. Tale verifica deve essere compiuta anche quando l’imputato non abbia sollecitato espressamente la revisione della confisca, purché i presupposti emergano dagli atti e il giudice ne sia stato messo a conoscenza, dovendosi altrimenti procedere all’esclusione o rimodulazione d’ufficio della misura di sicurezza patrimoniale illegale.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui le disposizioni di cui agli artt. 423-quater, 452-undecies, 600-septies cod. pen. e art. 19 d.lgs. n. 231/2001 testimoniano il principio di alternatività tra confisca e condotte riparatorie o restitutorie, a conferma del divieto di duplicazione dell’ablazione patrimoniale. Nel solco di Sez. U n. 13783 del 26.9.2024, dep. 2025, Massini, si ribadisce che la confisca, diretta o per equivalente, assume funzione punitiva proprio quando sottrae beni di valore eccedente il vantaggio tratto dall’illecito.
Il secondo motivo, assorbito, richiede comunque che la Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione, proceda alla puntuale e complessiva analisi delle memorie difensive, detraendo dal quantum confiscabile quanto già recuperato mediante i versamenti agli enti previdenziali.
Sul piano processuale, la Corte afferma che, in caso di annullamento con rinvio dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello in materia di confisca, gli atti vanno trasmessi ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. alla medesima sezione, in diversa composizione collegiale. Il giudice dell’esecuzione è incompatibile ogniqualvolta abbia esercitato un potere discrezionale implicante una valutazione di merito. La confisca in fase esecutiva integra infatti un “frammento di cognizione”, idoneo a pregiudicare la decisione del giudice del rinvio, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale richiamata. Si impone pertanto una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 34, 623 e 676 cod. proc. pen. Il provvedimento è annullato con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
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La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; l’accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e logica.
La S.C. ribadisce che sono inammissibili i motivi di ricorso che reiterano pedissequamente le doglianze già disattese nel merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
In tema di esecuzione della pena detentiva presso il domicilio ex legge n. 199/2010, la revoca ex art. 47-ter, comma 6, Ord. pen. può fondarsi su denunce per reati di modesto valore, purché il giudice di merito valuti autonomamente i fatti e li ritenga sintomatici dell’incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura.
È ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce la prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello, integrando tale doglianza un motivo di legittimità.
In tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione che esclude l’esimente non deve esaminare tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., bastando l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Non è deducibile in cassazione la questione sulla recidiva mai proposta con l’appello.
La Corte di cassazione chiarisce che l’intestatario fittizio di un bene non deve essere animato dal dolo specifico, essendo sufficiente la consapevolezza del dolo specifico altrui.