Induzione a false dichiarazioni: necessaria la prova del dolo specifico (Cass. pen. Sez. VI n. 22600 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 377, comma terzo, cod. pen. è reato di pericolo che punisce la violenza o la minaccia posta in essere con il fine non conseguito di indurre il dichiarante a commettere uno dei reati di falsità richiamati dal primo comma. Non è sufficiente il collegamento temporale tra la condotta e la futura deposizione della persona offesa. Occorre la prova che la condotta sia oggettivamente e soggettivamente diretta alla specifica finalità di indurre il soggetto a rendere dichiarazioni false davanti all’autorità giudiziaria. La minaccia, pur censurabile, che esprima un mero intento ritorsivo o vendicativo non integra il dolo specifico richiesto dalla norma.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la condanna del ricorrente alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 377, comma terzo, e 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Avverso la sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la mancanza di prova del dolo specifico nel reato di induzione a rendere dichiarazioni false, l’insussistenza del danneggiamento aggravato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il diniego del beneficio della non menzione della condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la fattispecie. L’art. 377, comma terzo, cod. pen. punisce chi usa violenza o minaccia al fine di indurre la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria a commettere i reati previsti dagli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373, quando il fine non sia conseguito. Il delitto è reato di pericolo e tutela in forma avanzata la fedeltà delle informazioni rese al Pubblico ministero e delle testimonianze.
La contestazione nel caso concreto descriveva una condotta di effettiva induzione della persona offesa a non testimoniare: descrizione non corrispondente alla fattispecie legale, che presuppone invece che il fine non sia stato raggiunto. La questione, su cui i giudici di merito tacciono, non assume rilievo in difetto di specifica deduzione del ricorrente.
Il punto decisivo è altro. Nei dati di fatto valorizzati dalle sentenze di merito — la deposizione della persona offesa, le dichiarazioni del testimone e la vicinanza temporale del danneggiamento all’udienza — non è ravvisabile la prova della finalità richiesta dalla norma. Non basta che emerga un collegamento tra la condotta dell’imputato e la prevista deposizione della vittima.
La frase pronunciata dall’indagato, ritenuta dalla Corte d’appello sostanzialmente autoesplicativa del dolo specifico, è invece equivoca: può esprimere anche un mero intento vendicativo o ritorsivo, che non equivale alla finalità prevista dall’art. 377, comma terzo, cod. pen. Il danneggiamento, autonomamente rilevante, non può di per sé ritenersi espressivo della specifica finalità di indurre la donna a rendere dichiarazioni false o a non renderle affatto, tanto più per l’effettiva collocazione temporale dell’episodio, distante dall’udienza.
Il secondo motivo è invece manifestamente infondato. La responsabilità per il danneggiamento è sorretta dalle dichiarazioni della parte civile, dalla deposizione del testimone oculare e dal rinvenimento della chiave utilizzata; eccentrica è la prospettata derubricazione nell’art. 639 cod. pen. Il terzo e il quarto motivo sono fondati: entrambi i giudici di merito hanno omesso di valutare il comportamento post delictum ai fini delle generiche, mentre il diniego della non menzione contrasta con la prognosi positiva espressa per la sospensione condizionale.
La sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 377, comma terzo, cod. pen. perché il fatto non sussiste, e annullata quanto al trattamento sanzionatorio e alla non menzione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.