Mandato di arresto europeo: sufficienza descrittiva dei fatti e ruolo del ricercato (Cass. pen. Sez. VI n. 23350 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di mandato di arresto europeo, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il mandato deve contenere da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo demandato all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, essendo soppresso ogni riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza. La descrizione delle circostanze di fatto richiesta dall’art. 6, comma 1, lett. e), legge 22 aprile 2005, n. 69 è soddisfatta quando il provvedimento indichi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato. Non integra motivo di rifiuto la distanza temporale tra i fatti e l’emissione del mandato, né l’assenza di specificazione puntuale delle singole date, se il fatto resta collocabile in un arco temporale definito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria polacca, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso il 12 gennaio 2026 dalla Corte distrettuale di Lodz-Srodmiescie. I reati contestati — partecipazione a organizzazione criminale, truffa, furto e usurpazione di carica — sono stati commessi, secondo l’accusa, tra gennaio e giugno 2020.
La Corte territoriale ha escluso motivi ostativi obbligatori o facoltativi, ha ritenuto sufficientemente dettagliata l’indicazione del periodo di commissione dei reati e non ha ravvisato i presupposti dell’art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005, invocati dalla difesa, perché non è stata provata la residenza in Italia da almeno cinque anni. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo la violazione dell’art. 2 legge n. 69 del 2005 e la genericità del mandato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile perché le censure sono manifestamente infondate. La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 6, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 10 del 2021, che impone la descrizione delle circostanze del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, ed elimina il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova.
Da questa modifica la Corte trae una conseguenza precisa: venuta meno la documentazione un tempo allegata al mandato, sono cadute anche le correlate cause di rifiuto, poiché il mandato deve bastare a se stesso. Il controllo dell’autorità di esecuzione si esercita dunque sul contenuto del provvedimento, non su atti esterni. A sostegno il Collegio richiama Sez. 6 n. 35462 del 23.09.2021 e Sez. 6 n. 39196 del 28.10.2021.
Nel caso concreto le indicazioni del mandato sono state ritenute sufficientemente dettagliate ed evocative del ruolo del ricercato, inserito in un gruppo criminale dedito a truffe ai danni di persone anziane, contattate telefonicamente con qualifiche mendaci e indotte a trasferire denaro. La Corte territoriale ha correttamente valutato questi elementi senza attivare i poteri di richiesta integrativa dell’art. 16 legge n. 69 del 2005.
Quanto alle date, il Collegio ribadisce che la loro enunciazione generica rileva solo se rende impossibile collocare nel tempo l’episodio contestato. L’omissione è improduttiva di conseguenze quando il mandato individua un arco temporale definito: le truffe descritte fanno riferimento ai periodi gennaio-marzo 2020, marzo-aprile 2020 e giugno 2020, il reato associativo a gennaio-giugno 2020. La Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 11024 del 09.12.2025, dep. 2026.
La tesi dell’incertezza fattuale è dunque destituita di fondamento, anche con riguardo all’associazione, poiché le modalità dei reati-fine e l’identità dei concorrenti evidenziano il quadro indiziante. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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