Atti persecutori procedibili d’ufficio per connessione con la calunnia (Cass. pen. Sez. V n. 24296 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di atti persecutori è procedibile d’ufficio quando la condotta già di per sé integrante autonoma ipotesi di reato — nella specie la calunnia — costituisca parte integrante di un più ampio disegno persecutorio, poiché il termine “connesso” di cui all’art. 612-bis, quarto comma, cod. pen. esprime una necessaria interferenza fattuale e investigativa tra le due fattispecie, comunicando al reato di atti persecutori il regime di procedibilità del reato connesso. Il delitto di calunnia richiede un dolo diretto, consistente nella coscienza e volontà di incolpare taluno sapendolo innocente al momento della denuncia, non essendo sufficiente la mera falsità dell’accusa né un convincimento errato o temerario; l’attribuzione perentoria di fatti storici non veri, suscettibili di verifica, integra il dolo tipico, mentre l’errore su profili meramente valutativi lo esclude solo se non fraudolento o consapevolmente forzato.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rideterminato la pena per un imputato dichiarando estinti per prescrizione tre reati di calunnia, revocando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici applicata all’altro, e confermando nel resto la condanna per ulteriori delitti di calunnia. A uno dei due è contestato anche il delitto di atti persecutori in danno di un magistrato requirente, commesso attraverso reiterate molestie, minacce di morte, accessi continui presso la Procura e deposito sistematico di denunce.
I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 612-bis cod. pen. e 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sostenendo l’assenza di querela e l’insussistenza di una connessione rilevante con il delitto di calunnia, oltre alla carenza degli eventi tipici del reato e alla mancanza di prova del dolo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto che le condotte dell’imputato abbiano prodotto un grave e perdurante stato di ansia nella persona offesa, oltre a una modifica delle sue abitudini di vita, collegata all’attivazione di un programma di tutela di quarto livello. È stata ravvisata la connessione ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., poiché le condotte calunniose hanno costituito parte integrante di un più ampio disegno persecutorio.
La sentenza impugnata si colloca nell’insegnamento di questa Corte secondo cui il delitto di atti persecutori è procedibile d’ufficio se ricorre l’ipotesi di connessione prevista dall’ultimo comma dell’art. 612-bis cod. pen., configurabile anche quando l’indagine sul reato perseguibile d’ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela. Il Collegio richiama sul punto Sez. 6, n. 25761 del 2025, Sez. 5, n. 39758 del 2017, Sez. 5, n. 14692 del 2012 e Sez. 1, n. 32787 del 2014.
Il delitto di atti persecutori è strutturalmente disegnato come fattispecie di reato abituale, il cui primo elemento è il compimento di condotte reiterate, omogenee od eterogenee. Anche comportamenti che in sé potrebbero non essere punibili acquistano rilevanza in una considerazione complessiva, così come condotte ciascuna integrante autonoma ipotesi di reato possono contribuire, valutate nel loro complesso, a integrare gli atti persecutori. In tale ipotesi il termine “connesso” assume il significato di necessaria interferenza fattuale e investigativa, con il regime di procedibilità d’ufficio che riverbera sul reato di atti persecutori.
Il secondo motivo è inammissibile, poiché le censure difensive si risolvono in una rilettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, come affermato dalle Sez. Un. n. 6402 del 1997, Sez. Un. n. 24 del 1999 e Sez. Un. n. 47289 del 2003.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ricostruito il contenuto, la reiterazione e la sistematicità degli esposti, contenenti incolpazioni di fatti penalmente rilevanti, specificamente attribuiti a soggetti determinati e consapevolmente infondati. La consapevolezza della falsità è stata desunta dal numero spropositato di denunce, dal loro contenuto ripetitivo, dalla contestualità rispetto a decisioni sfavorevoli, dall’assoluta inconsistenza delle vicende e dai toni intimidatori. La sentenza è conforme all’insegnamento secondo cui la calunnia richiede un dolo diretto (Sez. 6, n. 35228 del 2025, Sez. 6, n. 12209 del 2020), non essendo sufficiente la mera falsità dell’accusa. Gli imputati hanno attribuito fatti storici certi ma non veri, senza limitarsi a esprimere valutazioni. Segue la condanna alle spese processuali e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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