Doppia conforme e sindacato di legittimità sulla destinazione allo spaccio (Cass. pen. Sez. IV n. 25379 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, formando un unico complessivo corpo argomentativo, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi puntualmente con i contenuti di entrambe le pronunzie. In tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza. Il ricorso che, in sostanza, invochi una diversa valutazione delle emergenze processuali è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 25 novembre 2025, ha confermato la pronunzia resa dal Tribunale di Catania il 3 ottobre 2024 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto illecitamente cocaina, con le aggravanti della recidiva reiterata e specifica e della circostanza di cui all’art. 61, n. 11-quater, cod. pen..
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: vizio di motivazione, per asserita illogicità delle argomentazioni sulla destinazione illecita della sostanza, sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e sul riconoscimento della recidiva; violazione di legge, per non essere stata ritenuta la detenzione per uso esclusivamente personale, in ragione del quantitativo rinvenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Il ricorrente ha reiterato le censure già formulate con l’atto di appello senza confrontarsi con la motivazione complessiva resa dalle due sentenze di merito che, essendo in doppia conforme, si integrano reciprocamente. In presenza di una doppia conforme, ha ricordato la Corte, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico corpo argomentativo, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi puntualmente con i contenuti di entrambe le pronunzie; indirizzo sostenuto da una consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione.
Nel merito, il Collegio ha ribadito che in tema di stupefacenti la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza, secondo un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata.
Le due sentenze di merito, ha osservato la Corte, valorizzano plurimi elementi di fatto: il confezionamento in dosi commerciali; il ritardo nel consentire l’accesso ai militari; la presenza di videocamere collegate a schermi collocati in varie stanze per il controllo continuo delle adiacenze; il rinvenimento delle dosi in prossimità di luoghi con segni di dispersione di altri involucri; il bagno allagato con un barattolo vuoto nel bidet; il gesto di lanciare qualcosa all’esterno; lo stato di agitazione dei presenti; il possesso di consistenti somme di denaro, ingiustificate rispetto alla condizione dell’imputato, gravato da precedenti specifici. A fronte di tali elementi il ricorrente si è concentrato quasi esclusivamente sul dato ponderale della sostanza, incorrendo così nel vizio di genericità estrinseca.
Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto succinta ma adeguata la motivazione del diniego, fondata sul tipo di sostanza detenuta, sul comportamento dell’imputato, indice di significativa intensità del dolo, e sui precedenti penali, da cui emergono un apprezzabile grado di offensività e un elevato disvalore penale del fatto. Analogamente immuni da vizi le argomentazioni sulla recidiva, giustificata dall’incrementata pericolosità desumibile dai precedenti specifici. La seconda censura, infine, si appunta sulla quantità di sostanza senza confrontarsi con la motivazione della Corte, dalla quale emerge che le bustine erano destinate allo spaccio e costituivano il residuo di un maggior quantitativo di cui l’imputato si era disfatto prima dell’accesso dei militari. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.