Concordato in appello, inammissibili i vizi sulla determinazione della pena (Cass. pen. Sez. IV n. 25380 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono deducibili con ricorso per cassazione i vizi attinenti alla determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell’istituto e la sua funzione deflattiva. In tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice di cognizione che, dovendo unire al reato sub iudice fatti già giudicati con sentenza irrevocabile, individui in concreto come più grave il primo: trova applicazione, per identità di ratio, la disciplina dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che fa riferimento alla pena più grave inflitta in concreto. Il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è escluso quando l’attività di spaccio sia svolta in contesto organizzato, con condotte reiterate e impiego di mezzi funzionali allo scopo.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 ottobre 2025, riformava parzialmente la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare di Napoli dell’8 giugno 2016. Nei confronti di uno degli imputati, sull’accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena complessiva per diversi episodi di detenzione illecita e cessione di stupefacente, previo riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile. Confermava la responsabilità e il trattamento sanzionatorio dell’altra imputata.
Entrambi gli imputati ricorrevano per cassazione. Il primo deduceva l’illegalità della pena determinata nella continuazione esterna tra giudicati e la nullità del titolo per contraddizione interna sulla data della sentenza. La seconda censurava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del primo imputato è inammissibile. Il motivo sull’illegalità della pena, pur formulato come tale, censura in sostanza la carenza di motivazione sulla determinazione sanzionatoria, che la sentenza effettua facendo rinvio per relationem all’accordo intercorso tra le parti in udienza. La Corte ribadisce che non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell’istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3 n. 41411 del 2025). Nel merito la censura è manifestamente infondata: la pena è stata concordata in anni sei di reclusione ed euro ventimila, prendendo come reato più grave quello sub iudice, con aumento per la continuazione esterna e per i fatti già giudicati; la pena in origine applicata dal Gup con sentenza del 14 aprile 2015, irrevocabile, era di anni cinque e euro ventiseimila di multa, sicché appare corretta l’individuazione del reato più grave in concreto.
La Corte richiama il principio per cui, in tema di continuazione, la valutazione in astratto della violazione più grave non è vincolante quando il giudice unisca un unico reato, ritenuto in concreto più grave, ad altri oggetto di sentenze irrevocabili reputati meno gravi, quantunque puniti in astratto con pene edittali più elevate: trova applicazione, per identità di ratio, la disciplina dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che fa espresso riferimento alla pena più grave inflitta in concreto (Sez. 2 n. 13539 del 2023; Sez. 6 n. 29404 del 2018).
Il secondo motivo è manifestamente infondato: l’errore di data nell’intestazione è un mero refuso, agevolmente apprezzabile perché riferito a una data non ancora raggiunta, e dunque inidoneo a creare incertezza sull’esistenza e sull’identità del provvedimento. Stante l’inammissibilità del ricorso, l’errore materiale non può però essere corretto in questa sede.
Anche il ricorso della seconda imputata è inammissibile: i motivi deducono formalmente violazioni di legge ma nella sostanza invocano una lettura alternativa del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Quanto alla fattispecie di lieve entità, la Corte ribadisce che essa ricomprende il c.d. piccolo spaccio, con ridotta circolazione di merce e denaro e limitate potenzialità di guadagno (Sez. 6 n. 45061 del 2022), ma è legittimo il diniego quando lo spaccio avvenga in contesto organizzato, con controllo di una zona, reiterazione delle condotte e disponibilità di sostanze differenziate (Sez. 2 n. 5869 del 2023). La Corte di merito ha valorizzato il carattere collaudato e continuativo dell’attività, l’uso di mezzi elettronici di pagamento e l’approvvigionamento anche in luoghi distanti dalle piazze di spaccio.
Infine, il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo non manifestamente illogico: l’art. 62-bis cod. pen. esclude che la condizione di incensurato possa da sola giustificare il beneficio, e l’aver risposto alle domande in chiave difensiva non integra un comportamento collaborativo. La condizione lavorativa, non dedotta con l’atto di appello, non può essere considerata in questa sede. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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