Motivazione apparente in appello per relationem e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 25820 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice di secondo grado non può limitarsi al rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado. Anche quando l’appello riproponga questioni già dedotte e decise in primo grado, l’obbligo di motivazione impone di rispondere in modo puntuale e analitico a ogni punto devoluto. La motivazione per relationem è legittima solo se il complesso argomentativo fornisce una giustificazione propria del provvedimento e si confronta con le deduzioni difensive specifiche. In caso contrario, la sentenza incorre nel vizio di motivazione apparente e va annullata con rinvio. Il ricorrente per cassazione che denunci tale vizio deve indicare i punti dell’atto di appello non valutati dal giudice di secondo grado.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati in primo grado dal Tribunale per reati fiscali e, per uno di essi, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di illeciti tributari. La Corte di appello aveva confermato la decisione, dichiarando per uno dei ricorrenti la prescrizione di alcuni capi e rideterminando la pena.
Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, articolando motivi plurimi: la mancata acquisizione delle dichiarazioni del coimputato che si era avvalso della facoltà di non rispondere, la mancata rinnovazione dell’istruttoria, e una serie di vizi motivazionali sulla sussistenza dell’associazione, sulla partecipazione e sulla qualifica di amministratore di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi del primo ricorrente, attinenti alle dichiarazioni rese dal coimputato avvalsosi della facoltà di non rispondere. Le doglianze sono inammissibili: la difesa non chiarisce la decisività della prova richiesta, reiterando una richiesta esplorativa. Inoltre, l’art. 513 cod. proc. pen. subordina la lettura dei verbali contenenti tali dichiarazioni all’accordo di tutte le parti, nella specie mancante per il dissenso del pubblico ministero.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., prospettata con riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 Cost., è dichiarata manifestamente infondata. Il principio cardine della formazione della prova è quello del contraddittorio, con la conseguenza che gli elementi raccolti nelle indagini preliminari non sono, di regola, utilizzabili ai fini dell’accertamento della responsabilità. Parimenti inammissibile è il motivo sulla rinnovazione dell’istruttoria, sollecitata in via esplorativa.
Il nucleo del provvedimento è però costituito dalla parte accolta. La Corte enuncia che, di fronte a un appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice di secondo grado deve motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto, richiamando Sez. 3 n. 38126 del 06/06/2024, Sez. 2 n. 52617 del 13/11/2018, Sez. 2 n. 18404 del 05/04/2024 e Sez. 3 n. 37352 del 12/03/2019. La motivazione per relationem è ammessa solo se il quadro argomentativo dà una giustificazione propria e risponde alle difese specifiche.
Nel caso concreto, l’appello aveva contestato analiticamente la sussistenza dell’associazione e la partecipazione dell’imputato, con una ricostruzione alternativa del quadro istruttorio. La Corte territoriale ha opposto una motivazione sostanzialmente apodittica, limitandosi a compendiare le conclusioni del primo giudice senza rispondere alle critiche. Tale tecnica è stata rilevata anche per il secondo ricorrente, il cui appello era ampio e ricco di riferimenti critici non esaminati.
La sentenza è dunque annullata nei confronti di entrambi i ricorrenti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, perché proceda a nuovo giudizio con adeguata e puntuale motivazione. Resta ferma, per un ricorrente, l’inidoneità della consulenza di parte svolta su copie anziché su originali.
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Nota della Redazione
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