Droga lieve esclusa per potenzialità diffusiva e quantità non minima (Cass. pen. Sez. VII n. 25860 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è configurabile solo in presenza di una minima offensività penale della condotta, desumibile dal dato qualitativo e quantitativo e dagli altri indici richiamati dalla norma, quali mezzi, modalità e circostanze dell’azione. Se uno di tali indici risulta negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. L’accertamento della lieve entità implica, pertanto, una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, senza che il giudice di legittimità possa sindacare il giudizio di fatto espresso dai giudici di merito. In tema di attenuanti generiche, il diniego è congruamente motivato quando il giudice indichi le sole ragioni preponderanti della decisione, ancorché non prenda in esame tutti gli elementi dedotti dalle parti.
Il Fatto
Due ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 6 novembre 2025, che ha confermato la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trapani del 15 ottobre 2024. Con quest’ultima erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La questione arriva davanti alla Corte di cassazione sulla base di quattro motivi, che investono rispettivamente il mancato riconoscimento della ipotesi del fatto di lieve entità, il diniego delle attenuanti generiche, l’affermazione di responsabilità di una ricorrente e l’esimente dell’art. 384 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo relativo al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. I giudici di merito, con giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, hanno ritenuto che la condotta esprimesse una potenzialità offensiva e un pericolo di diffusività della sostanza incompatibili con la qualificazione del fatto come lieve. Rilevano, in particolare, il significato ponderale — circa 690 dosi medie di crack — e le altre circostanze dell’azione, dalle quali è stata desunta una potenzialità diffusiva e l’inserimento in ben avviati traffici.
La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la fattispecie di cui al comma 5 è configurabile solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Vengono citate sul punto Sez. U n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Sez. 3 n. 33103 del 16/04/2024, Frisco e Sez. 3 n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi. La Corte menziona altresì la pronuncia delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, che ha ribadito come l’accertamento della lieve entità richieda una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta.
Quanto al secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte osserva che il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Nella specie assumono rilievo la pessima biografia penale, costellata di precedenti specifici, e le caratteristiche del fatto. Sono richiamate Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli e Sez. 2 n. 3609 del 18/01/2011, Sermone.
Il terzo motivo, proposto nell’interesse di una ricorrente, sollecita una non consentita rivalutazione degli elementi di prova e non si confronta con le argomentazioni delle conformi decisioni di merito, sia in relazione al concorso nella custodia del denaro, sia quanto alla provenienza illecita delle somme rinvenute, sia con riguardo alle caratteristiche della trasferta, finalizzata all’approvvigionamento della sostanza. Il quarto motivo, relativo all’esimente di cui all’art. 384 cod. pen., è dichiarato inammissibile, prima ancora che manifestamente infondato, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive di riferimenti al caso concreto.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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