Inammissibile il conto giudiziale privo dei versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 189 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il conto giudiziale dell’agente della riscossione, redatto secondo il d.p.r. n. 194/1996, deve rappresentare in modo completo e verificabile le operazioni di carico e di scarico, tenute in colonne distinte e imprescindibili. L’indicazione degli incassi tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria”, in luogo delle somme effettivamente riversate, non integra una mera imprecisione formale, ma la carenza di un elemento essenziale, perché rende impossibile la verifica dello scarico. Il conto così redatto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e non può essere qualificato come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio: va pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di nuovo deposito. La nozione di maneggio di denaro è ampia e ricomprende i crediti riscossi tramite POS o carta di credito, con conseguente obbligo di resa del conto.
Il Fatto
Un agente contabile, riscuotitore interno speciale per i diritti di segreteria dello stato civile di un Comune, è chiamato a rendere il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2020. Il magistrato relatore, con relazione del 15 ottobre 2025, rileva che il conto risulta strutturato in modo non conforme al modello 21, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS.
L’agente contabile si costituisce con memoria del 19 marzo 2026. Sostiene che le somme riscosse elettronicamente non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con conseguente esclusione del maneggio di denaro. Aggiunge che le irregolarità sono meramente formali, che la gestione è ricostruibile dagli estratti conto e dalla documentazione bancaria e che non emergono ammanchi né danno erariale. Chiede il discarico dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996: il modello 23 per l’economo e il modello 21 per l’agente della riscossione. Il modello 21 richiede l’indicazione delle generalità dell’agente, del periodo di gestione, degli estremi della riscossione e, soprattutto, dei versamenti in tesoreria con il numero di quietanza e il relativo importo.
Il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I due pilastri sono il carico, che genera il debito dell’agente verso l’ente, e lo scarico, che estingue il debito. La loro corretta e distinta rappresentazione incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Il Collegio richiama il principio per cui la forma e i contenuti devono essere coerenti con i fatti di gestione e la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa rappresentazione (Sez. Molise 25/2018; Sez. Veneto 238/2022; Sez. Piemonte 144/2011).
La Corte affronta poi la questione preliminare sollevata dall’agente. Aderendo all’orientamento prevalente, il Collegio afferma che l’espressione maneggio di denaro va intesa nel senso più ampio: comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avviene tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale. Vengono richiamate in proposito le pronunce regionali Toscana n. 285/2017, Sardegna n. 294/2018 e Calabria n. 176/2022.
Nel merito, il conto sottoposto all’esame presenta nella sezione “versamento in tesoreria” esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il giudice non può evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio.
Il Collegio richiama Sez. I n. 14/1985, secondo cui il conto redatto su modello irrituale è comunque qualificabile come conto giudiziale quando contiene gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924. Nella specie, al contrario, manca l’elemento essenziale del trasferimento dei fondi. Le Sezioni Riunite hanno chiarito che l’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto, determinandone l’inammissibilità, senza che il giudice possa supplire alle omissioni del contabile. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di nuovo deposito del conto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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