Conto giudiziale con incassi POS in luogo dei versamenti è inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 190 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile della riscossione è inammissibile quando, in luogo dei versamenti in tesoreria, indichi nella relativa colonna del modello 21 le sole riscossioni effettuate tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni elettroniche non costituisce una mera imprecisione formale, ma determina la carenza di un elemento essenziale del conto, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. La corretta e distinta rappresentazione del carico e dello scarico è imprescindibile, incarnando l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Il conto incompleto non consente l’instaurazione valida del giudizio e non può essere integrato dall’ordine di esibizione, che opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.
Il Fatto
Il magistrato relatore ha depositato una relazione di irregolarità sul conto giudiziale reso dall’agente contabile di un Comune abruzzese per l’esercizio finanziario 2020, rilevando che il documento era stato redatto in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e risultava carente dei requisiti minimi essenziali, per avere sostituito i versamenti in tesoreria con gli incassi tramite POS.
L’agente contabile ha resistito sostenendo che le somme riscosse elettronicamente non sarebbero mai entrate nella sua disponibilità materiale, ma sarebbero state accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con la conseguenza che difetterebbe il presupposto del maneggio di denaro pubblico. Ha inoltre dedotto il carattere meramente formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale, la piena ricostruibilità della gestione attraverso le scritture contabili e la propria buona fede, chiedendo il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996: il modello 23 per l’economo e il modello 21 per l’agente della riscossione. In quest’ultimo devono essere indicati le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo.
Il conto giudiziale deve dunque fornire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. Ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita e i versamenti non possono confondersi con le riscossioni, trattandosi di colonne distinte e imprescindibili. I pilastri di tale rappresentazione sono il carico, cioè l’ammontare delle somme riscosse che genera il debito dell’agente, e lo scarico, cioè l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria dell’ente, che estingue il debito.
Su questa base la Corte affronta la questione preliminare dell’inclusione degli incassi tramite POS nel conto. Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, il Collegio osserva che l’espressione maneggio di denaro va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite altri soggetti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale. Il Collegio richiama sul punto le pronunce delle Sezioni regionali di Toscana n. 285/2017, Sardegna n. 294/2018 e Calabria n. 176/2022.
Ciò chiarito, il conto in esame risulta non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti indebitamente dagli incassi POS. L’indicazione delle riscossioni elettroniche nella colonna “versamento in tesoreria” costituisce un errore concettuale che rende impossibile la verifica dello scarico: il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e non consente di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il documento è pertanto intrinsecamente non verificabile.
La Corte ricorda che, secondo Sez. I n. 14/1985, il conto redatto su modello irrituale ma contenente gli elementi richiesti dall’art. 616 r.d. n. 827/1924 risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale. Nella specie, al contrario, la mancanza dell’elemento essenziale impedisce tale qualifica. Le Sezioni Riunite hanno chiarito che l’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio e ne determina l’inammissibilità, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.
Il Collegio dichiara quindi, in via preliminare, di non poter ritenere ammissibile il giudizio, essendo il conto presentato in difformità del modello 21, e afferma la necessità di un nuovo deposito. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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