Conto giudiziale inammissibile se incassi POS indicati come versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 176 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione deve essere redatto secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, con distinta e separata indicazione delle operazioni di carico (somme riscosse) e di scarico (versamenti in tesoreria). L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” costituisce errore concettuale e non mera imprecisione formale: rende impossibile la verifica dello scarico e priva il conto di un elemento essenziale. Ne deriva l’inammissibilità del giudizio di conto, non potendo l’atto qualificarsi come rendiconto idoneo a incardinarlo, con obbligo di nuovo deposito. La nozione di maneggio di denaro comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS o altri soggetti, con conseguente applicazione della disciplina dell’agente contabile e dell’obbligo di resa del conto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile della riscossione di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2019, per le attività connesse a un progetto di condono. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha sottoposto al Collegio le criticità del conto, rilevando che esso risultava strutturato in difformità dal modello 21 e privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS.
L’agente contabile si è costituito sostenendo che le irregolarità attenevano a profili meramente formali, che le somme riscosse elettronicamente non entravano mai nella sua disponibilità materiale e che non emergeva alcun danno erariale. Ha quindi chiesto di dichiarare la non sussistenza della responsabilità contabile e il discarico. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del d.p.r. n. 194/1996, che prevede per l’economo il modello 23 e per l’agente della riscossione il modello 21. Quest’ultimo impone l’indicazione delle generalità dell’agente, del periodo di gestione, degli estremi della riscossione e, soprattutto, dei versamenti in tesoreria, con numero di quietanza e importo.
Il conto giudiziale deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I suoi pilastri sono il carico, che genera il debito dell’agente, e lo scarico, che lo estingue. La loro distinta rappresentazione incarna l’equazione fondamentale oggetto del giudizio di conto. La Corte richiama il principio per cui forma e contenuti devono essere coerenti con i fatti di gestione e la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa rappresentazione.
Quanto alla natura delle riscossioni elettroniche, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente: la nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite POS, carta di credito o altri soggetti. Ne segue l’obbligo di resa del conto giudiziale anche per tali modalità.
Nel caso concreto, il conto presenta nella sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di elemento essenziale: non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, impedendo di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è dunque intrinsecamente non verificabile.
La Corte sottolinea che, se il conto contiene comunque gli elementi richiesti dalla legge, può essere qualificato giudiziale e incardinare il giudizio; ma quando manca l’elemento essenziale che documenta il trasferimento dei fondi, l’atto non può qualificarsi né come rendiconto né come conto giudiziale. L’ordine di integrazione documentale può operare solo se il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. La carenza originaria impedisce quindi l’attivazione della funzione giurisdizionale e impone la pronuncia di inammissibilità, con necessità di nuovo deposito del conto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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