Consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza: giudizio di conto improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 115 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. In tal caso non sussistono i presupposti normativi del giudizio di conto, che va dichiarato improcedibile. Il debito di custodia si configura quando il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative, con correlativi movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. La mera elencazione dei beni inventariati, ancorché redatta su modello conforme, non integra la gestione di magazzino richiesta dal mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la posizione del consegnatario di beni mobili di un Comune, in relazione all’esercizio finanziario 2021. Il conto, firmato dalla consegnataria e vistato dal responsabile del servizio finanziario, è stato trasmesso all’ente e da questo depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale.
Il magistrato istruttore, con la propria relazione, ha osservato che l’atto depositato non è qualificabile come conto giudiziale, poiché la gestione ricompresa riguarda voci di immobilizzazione e non beni o materie rispetto ai quali il consegnatario abbia un debito di custodia. La consegnataria ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’improcedibilità per carenza dei presupposti, qualificandosi come consegnataria per mero debito di vigilanza. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti destinati al servizio dell’ufficio cui sono addetti. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 conferma che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, che invece grava, ai sensi degli artt. 11 e 23, sui consegnatari con debito di custodia.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso agli utilizzatori e per la gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio, entro limiti funzionali alle esigenze dello stesso. Quando la giacenza eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, si configura una vera gestione contabile con debito di custodia e obbligo di resa del conto.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile sul punto, tra cui le pronunce della Sez. Abruzzo n. 89/2015, della Sez. Veneto n. 37/2014 e della Sez. Piemonte n. 278/2021, nonché, per i beni immobili, le decisioni della Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sez. Piemonte n. 86/2016. Da tali precedenti si evince che soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti a rendere il conto della propria gestione. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza per gestioni tipicamente di magazzino, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali, dei movimenti di carico e scarico e di un connesso obbligo restitutorio.
Applicando tali principi al caso, la Corte rileva che i beni indicati negli elenchi erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Ne consegue che sulla consegnataria gravava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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