Danno erariale da attività extramuraria non autorizzata e assenteismo fraudolento (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 65 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente sanitario che, avendo optato per il regime di esclusività, eserciti attività libero-professionale non autorizzata, risponde del danno erariale consistente nella indebita percezione dell’indennità di esclusività e delle correlate voci accessorie. La quantificazione di tale voce può essere operata in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. quando difetti la certezza sul periodo di protrazione dell’attività illecita. Il danno all’immagine per assenteismo fraudolento è configurabile anche in assenza di clamor fori, ma in tal caso la sua entità va ridimensionata, non essendo la risonanza esterna un elemento costitutivo ma un fattore di determinazione del quantum. La condotta fraudolenta finalizzata a occultare il danno ne impedisce la decorrenza prescrizionale fino alla sua scoperta.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio un dirigente medico di un’azienda sanitaria bolognese, già in servizio con rapporto a tempo pieno e in regime di esclusività, contestandole di aver esercitato attività libero-professionale di agopuntore senza autorizzazione presso uno studio in Sicilia, nonché di essersi assentata dal servizio con modalità fraudolente tra il 2017 e il 2022.
Le contestazioni riguardavano l’utilizzo indebito dei permessi ex legge n. 104/1992, le assenze per malattia, la falsa attestazione della presenza in servizio mediante vidimazione manuale postuma e l’aspettativa senza assegni per il 2022. La Procura ha quantificato il danno patrimoniale e di immagine in complessivi 88.732,34 euro, ravvisando il dolo. La convenuta si è costituita eccependo, tra l’altro, la nullità dell’atto di citazione e la prescrizione, e chiedendo in subordine il potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, rilevando che anche in tale atto la Procura contesta la falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente, mediante vidimazione manuale postuma, con piena corrispondenza rispetto all’invito a dedurre.
Quanto alla prescrizione, il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, nella formulazione modificata, che fissa la decorrenza dalla data di scoperta del danno in caso di occultamento doloso realizzato con condotta attiva. Nel caso di specie la scoperta non può risalire a un momento anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio del 3.2.2023, poiché le condotte fraudolente erano finalizzate a impedire la conoscibilità del danno.
Nel merito, la Corte ha accertato l’antigiuridicità della condotta: l’esercizio di attività libero-professionale non autorizzata, pur avendo la convenuta optato per il regime di esclusività nel gennaio 2017. Gli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza — la prenotazione telefonica tramite un familiare qualificatosi come segretaria, la dicitura sul campanello, l’attrezzatura dei locali e la dichiarazione di una paziente — sono stati ritenuti incompatibili con la tesi dello svolgimento pro bono dell’attività.
La Corte ha quindi riconosciuto il danno per la falsa attestazione della presenza in servizio, quantificato in 1.041,30 euro, e quello per l’illecita fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992, pari a 1.588,80 euro, escludendo che tali permessi possano essere utilizzati per curare interessi patrimoniali del disabile. Ha invece rigettato la domanda relativa alle assenze per malattia, non essendo stata accertata in sede giudiziale la falsità dei certificati.
Quanto all’indennità di esclusività e alle voci accessorie, la Corte, in assenza di certezza sull’inizio dell’attività illecita e in presenza del solo accertamento del marzo 2022, ha quantificato il danno in via equitativa in 30.000,00 euro, inferiore ai 55.466,95 richiesti. Ha confermato la quantificazione al lordo degli oneri riflessi, in conformità alla sentenza delle Sezioni riunite n. 24/2020/QM. Il danno all’immagine, configurabile anche in assenza di clamor fori, è stato ridotto a 2.082,60 euro, pari al doppio del danno patrimoniale da falsa attestazione. La Corte ha infine ravvisato il dolo, condannando la convenuta a 34.712,70 euro oltre rivalutazione e interessi.
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Nota della Redazione
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