Insussistente la qualifica di agente contabile dopo la declaratoria di incostituzionalità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 106 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili gli amministratori e i sindaci delle società a partecipazione regionale, privandoli della disponibilità delle partecipazioni, determina il venir meno della legittimazione passiva di tali soggetti nel giudizio di conto. Essi non possono considerarsi agenti contabili né ex lege, per effetto della caducazione della disposizione, né di fatto, difettando il maneggio dei beni oggetto del conto. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio, restando impregiudicata la regolarità della gestione, che deve essere rendicontata dal soggetto che ha avuto l’effettiva disponibilità dei diritti di socio. L’assenza di un valido atto di parifica, per difetto di sottoscrizione digitale della copia informatica conforme, preclude inoltre il deposito e l’esame giudiziale del conto.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dal conto giudiziale reso per l’esercizio 2022 da un soggetto che, all’epoca, rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione della Regione Calabria, in qualità di consegnatario delle relative quote.
Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel 2025, prospettava al Presidente della Sezione la improcedibilità della gestione, segnalando da un lato l’assenza di un valido atto di parifica del conto e dall’altro il difetto della qualifica di agente contabile, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza di discussione, nessuno compariva per l’amministrazione né per l’agente contabile, mentre il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione, rilevando l’assenza di un valido atto di parifica. Sul punto richiama l’art. 140, comma 3, c.g.c., secondo cui solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, e l’art. 618 del R.D. n. 827/1924, che qualifica la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture come elemento imprescindibile per il deposito e l’esame giudiziale. Nel caso concreto la dicitura di conformità della copia informatica risultava apposta senza sottoscrizione digitale, in contrasto con il CAD e le relative linee guida.
La Corte affronta poi la questione della qualifica soggettiva. Dagli accertamenti svolti emergeva che il convenuto ricopriva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società, con conseguente applicazione dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, che lo qualificava come agente contabile a tutti gli effetti.
Tale disposizione è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali e che, per conflitto di interesse, non potevano averla, in quanto componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate.
Il Collegio richiama quindi i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto, individuando per le partecipazioni societarie i soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio.
Caducata la norma regionale, non è più possibile affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né configurarlo come agente contabile di fatto, difettando il maneggio. Difettando la legittimazione passiva, il giudizio va dichiarato improcedibile. La Corte precisa che tale declaratoria non definisce la regolarità della gestione: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni, con onere dell’amministrazione regionale di provvedere alla parifica, ferme restando le competenze della Procura erariale.
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Nota della Redazione
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