Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 61 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, legato da un debito di vigilanza e non da un debito di custodia, non riveste la qualifica di agente contabile ed è escluso dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, che spetta invece, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo d.P.R., ai consegnatari con debito di custodia. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico, rimanenze finali e connesso obbligo restitutorio. Ove difettino tali presupposti, il giudizio di conto è improcedibile per carenza dei relativi presupposti normativi.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso dal consegnatario di beni mobili di un ente locale per l’esercizio finanziario 2020, in servizio presso l’ufficio comunicazione visiva dell’amministrazione di appartenenza. Il conto, redatto su modello conforme a quello di legge, è stato trasmesso all’ente e da questi depositato presso la Sezione giurisdizionale.
Il magistrato istruttore ha riferito che il conto era privo della relazione dell’organo di controllo interno e ha prospettato il dubbio sulla sua qualificazione: i beni elencati sarebbero immobilizzazioni in uso, non scorte custodite. Il consegnatario ha depositato memoria chiedendo l’improcedibilità, assumendo di essere titolare di un mero debito di vigilanza e non di custodia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra agente contabile e agente amministrativo. La qualifica di agente contabile è presupposto indefettibile del giudizio di conto. Chi ha in consegna beni mobili per solo debito di vigilanza non è tenuto alla resa del rendiconto.
Il quadro normativo è chiaro. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo chi detiene mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 lo ribadisce espressamente, mentre gli artt. 11 e 23 impongono il conto ai soli consegnatari con debito di custodia.
La Corte ricostruisce i due paradigmi. Il debito di custodia implica la gestione di un deposito o magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock, destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, con gestione delle scorte strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio. Solo se la giacenza eccede la ragionevole necessità di funzionamento si configura una vera gestione contabile.
Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione di magazzino. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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