Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 35 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur essendo strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, resa all’esito di un’udienza in camera di consiglio, immediatamente esecutiva e non appellabile, ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont. La natura giurisdizionale della definizione non muta in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico. Ne consegue che, una volta depositati i conti giudiziali nel termine fissato con decreto ai sensi degli artt. 141 e 143 cod. giust. cont., il giudizio deve essere definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nella successiva procedura di cui agli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 cod. giust. cont., la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte di un agente contabile esterno addetto alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, limitatamente al periodo dall’01.01.2014 al 18.03.2014, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, cod. giust. cont. in caso di grave e ingiustificata omissione del deposito.
Con decreto del Giudice è stato fissato il termine per la resa dei conti. L’agente contabile si è costituito depositando i conti giudiziali, trasmessi al Comune nel termine assegnato; l’Amministrazione ha a sua volta trasmesso i conti alla Sezione. Alla camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere, adesione espressa dalla difesa.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla qualificazione del procedimento di resa del conto. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria costante giurisprudenza, osserva che il giudizio per resa di conto, seppure caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha comunque natura giurisdizionale. Tale natura è desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza in camera di consiglio.
La Corte sottolinea che tale forma di definizione, alla luce degli artt. 141 e ss. cod. giust. cont., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico venga ad assumere: dalla lettura dell’art. 144 cod. giust. cont. non possono ricavarsi differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.
Accertato il deposito dei conti giudiziali, e considerate le richieste conformi delle parti, il giudice definisce il giudizio ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont. con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.
Nel dispositivo la Corte dichiara estinto il giudizio per la resa del conto, nulla disponendo sulle spese in ragione della mancanza di contraddittorio, e rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali. La definizione per economia processuale conferma l’autonomia del giudizio di resa rispetto al successivo giudizio di conto.
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Nota della Redazione
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