Pensione privilegiata: nesso causale solo se il servizio è causa efficiente (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 40 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della pensione privilegiata militare, a norma dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. I fattori di servizio assumono tale efficienza causale quando abbiano contribuito a determinare l’effetto dannoso in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, in misura tale che, ove fossero mancati, l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Il servizio deve inscrivirsi nel momento genetico o nel decorso evolutivo dell’infermità, restando insufficiente la mera coincidenza cronologica con l’insorgenza. L’allegazione e la prova devono riferirsi a circostanze anomale o a precise modalità del servizio, dotate di concreta potenzialità causale, poiché il servizio ordinario non integra la (con)causalità quando la patologia sarebbe comunque insorta per il c.d. rischio generico dell’ordinaria vita civile.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale della Marina Militare collocato in congedo nel gennaio 2022 perché giudicato permanentemente non idoneo al servizio, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia degenerativa del rachide, già giudicata dalla Commissione Medica Ospedaliera ascrivibile alla VIII categoria tabella A ai fini della pensione privilegiata. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha invece espresso parere negativo, ritenendo la patologia non dipendente da fatti di servizio, e su tale base l’I.N.P.S. ha respinto la domanda amministrativa.
Il militare ha quindi adito la Corte dei conti deducendo l’illegittimità del diniego, con il supporto di consulenza tecnica di parte, e chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata diretta di VIII categoria, con decorrenza dal congedo o dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. L’ente previdenziale si è costituito chiedendo il rigetto per insussistenza dei requisiti della dipendenza dell’infermità dal servizio.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice concerne l’accertamento del requisito della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata, ai fini del conseguimento della pensione privilegiata. Il giudice richiama anzitutto il quadro normativo, costituito dall’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione al militare le cui infermità, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A, e dall’art. 64 del medesimo d.P.R., che qualifica come dipendenti da fatti di servizio le infermità solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.
La Corte precisa che occorre accertare che l’infermità derivi da specifici fatti di servizio, ovvero da eventi e circostanze correlati all’adempimento degli obblighi del soggetto interessato, e che questi ne siano stati causa diretta o quantomeno concausa efficiente e determinante. I fattori di servizio assumono tale natura quando, in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, hanno contribuito a determinare l’effetto dannoso, in misura tale che, ove fossero mancati, l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Il servizio deve quindi esercitare un’influenza giuridicamente rilevante, inscrivendosi nel momento genetico o nel decorso evolutivo della patologia, non essendo sufficiente la mera coincidenza cronologica.
Richiamando la Sez. Campania n. 96/2017, il giudice ricorda che particolari accadimenti o modalità del servizio possono porsi come concausa, ma che occorre una prova concreta, anche presuntiva, di un servizio anomalo o gravoso, poiché la concausalità va esclusa in presenza di un lavoro svolto con modalità ordinarie, nel qual caso opera il c.d. rischio generico. Nel solco di Sez. giur. Sicilia n. 514/2018, si ribadisce che il servizio deve essere stato svolto in condizioni di particolare gravosità.
Su queste basi la Corte condivide integralmente le conclusioni del CTU, la cui relazione appare corredata da argomentazioni logiche e coerenti con il quadro documentale, e ritiene non necessaria alcuna ulteriore istruttoria. Il perito ha qualificato la spondiloartrosi diffusa del rachide come malattia degenerativo-infiammatoria a eziologia prevalentemente endogena, estranea a traumi significativi o a esposizione ad agenti climatici, e ha escluso la riconducibilità delle discopatie ai fattori occupazionali, rilevando che gli unici fattori di rischio scientificamente riconosciuti sono il sovraccarico biomeccanico e i traumi.
Il consulente d’ufficio ha escluso eventi traumatici e ha ritenuto non configurato il rischio da movimentazione manuale dei carichi o da vibrazioni, sia per il profilo professionale ricoperto, prevalentemente amministrativo negli ultimi vent’anni, sia per la durata dell’imbarco, pari a circa un quinto della carriera. La replica alle osservazioni del consulente di parte sull’attività di guida di automezzi è stata giudicata logicamente immune da rilievi. Il giudice ha inoltre escluso l’utilizzabilità della relazione depositata in udienza dal difensore, in quanto prodotta tardivamente e anteriore al ricorso, e ha confermato che l’onere della prova del servizio gravoso incombeva ex art. 2697 cod. civ. sul ricorrente.
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