Consegna beni ufficio e debito vigilanza rendono conto giudiziale improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 48 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso degli uffici e non custoditi in un deposito o magazzino è titolare di un debito di vigilanza, non di un debito di custodia. In tale veste egli va qualificato come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che mancano i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale e il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il relativo regime di responsabilità. Il debito di custodia, che comporta l’inversione dell’onere della prova e l’obbligo di presentazione del conto, grava invece su chi gestisce un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni destinate a ricostituire le scorte.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo è investita del giudizio di conto relativo a un agente, consegnatario dei beni del Comune di Canistro per l’esercizio finanziario 2021, che non si è costituito. Il conto giudiziale, depositato dall’agente, raccoglie una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, comprensiva di immobilizzazioni immateriali e finanziarie, per le quali lo stesso documento dichiara l’incarico di vigilanza e non di custodia.
Con relazione di irregolarità del 7 maggio 2025 il magistrato relatore ha rimesso al Collegio la questione pregiudiziale della procedibilità del conto, rilevando che la gestione rendicontata non riguarderebbe beni per i quali l’agente abbia debito di custodia e che l’ente locale non può estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, rimettendosi al Collegio sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 178 del regio decreto n. 827/1924, che annovera tra gli agenti contabili coloro che hanno maneggio di pubblico denaro e i consegnatari di generi, oggetti e materie. Lo stesso Regolamento, all’art. 22, impone che gli oggetti mobili siano dati in consegna a agenti responsabili mediante inventario.
Il discrimine è però fissato dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924: non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti destinati all’uso del servizio. La disciplina è integrata dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni ricevuti.
Su questa base la Corte ricostruisce le due figure. Il debito di custodia connota chi gestisce un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece chi, presso la singola articolazione funzionale, sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso e gestisce le scorte operative di uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio. Se la giacenza eccede la ragionevole necessità di funzionamento, si configura una vera gestione contabile, soggetta alla resa del conto.
Il Collegio dichiara di collocarsi nel solco della consolidata giurisprudenza contabile — Sez. Calabria n. 238/2025, Sez. Piemonte n. 241/2025, Sez. Abruzzo n. 109/2025 — e verifica la fattispecie. I beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; sul piano formale la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sull’agente un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. La Corte ribadisce che l’Amministrazione resta tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari, le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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