Contributo di sbarco e obbligo di resa del conto giudiziale dei vettori (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 1 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vettore che riscuote il contributo di sbarco per conto del Comune assume la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale, non essendo tale obbligo assorbito dalla dichiarazione periodica prevista dal d.lgs. n. 23/2011 né dal relativo apparato sanzionatorio. La giurisdizione contabile e quella tributaria operano su piani distinti: la prima assicura il controllo terzo e imparziale dell’agente della riscossione, la seconda l’accertamento del tributo. Inoltre, poiché i presupposti impositivi sono delimitati dall’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23/2011, la sola iscrizione camerale non è sufficiente a provare l’esercizio effettivo del trasporto passeggeri a fini commerciali, occorrendo al riguardo una indagine di fatto.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 142 c.g.c. avverso il decreto con cui il giudice designato monocratico aveva rigettato l’istanza di resa del conto giudiziale, promossa ai sensi dell’art. 141 c.g.c. nei confronti di venti vettori, per la mancata presentazione al Comune di Capri del conto relativo al contributo di sbarco dovuto per le annualità dal 2017 al 31.12.2023.
Il giudice monocratico aveva ritenuto non ravvisabile l’obbligo di presentazione del conto, sul rilievo che lo stesso costituirebbe mera ricapitolazione della dichiarazione periodica già imposta al responsabile d’imposta, con violazione dei principi di economicità ed efficacia. Quattro società, operanti nel noleggio di imbarcazioni da diporto, si sono costituite deducendo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo la disapplicazione incidentale del regolamento comunale del 2019.
La Motivazione della Corte
La Sezione ritiene fondata la doglianza della Procura e richiama integralmente la propria precedente sentenza n. 9 del 2025, che ha riconosciuto la qualifica di agente contabile in capo alla compagnia di navigazione che riscuote il contributo di sbarco. Detta qualifica non viene meno per il fatto che il vettore assuma la veste di responsabile d’imposta, poiché l’alterità rispetto al soggetto passivo comporta che la compagnia maneggia denaro altrui, dovuto ab origine al Comune.
Gli obblighi di dichiarazione e di resa del conto hanno finalità differenti: il primo ha valenza amministrativa, il secondo risponde alla funzione pubblica e legalitaria di assicurare un controllo terzo sulla correttezza della riscossione e del riversamento delle risorse pubbliche. I due apparati sanzionatori sono pertanto compatibili, colpendo condotte distinte.
Quanto alle società costituite, la Corte osserva che il contributo di sbarco grava solo sui passeggeri che utilizzano vettori di linea o aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ai collegamenti verso l’isola. Resta fermo che l’esercizio di un’attività di trasporto dissimulato mediante il contratto di noleggio rientra nell’applicazione del tributo, dovendosi però verificare l’effettivo oggetto dell’accordo.
Tale accertamento richiede un’indagine di fatto: la visura camerale, che pure può riportare accanto ai codici del noleggio quello del trasporto marino di passeggeri, descrive l’oggetto sociale ma non prova l’esercizio effettivo dell’attività. Nel caso di specie le società opponenti hanno prodotto documentazione e indicato i propri siti, senza che risulti pubblicizzazione di trasporti né acquisto di voucher finalizzati allo sbarco. L’elenco formatosi dal Comune è sufficiente solo in assenza di opposizione sul punto.
L’opposizione è quindi parzialmente accolta, con assegnazione del termine di sessanta giorni per la presentazione del conto al Comune e di ulteriori novanta giorni per il deposito presso la Sezione; è rigettata nei confronti delle società di noleggio, per le quali non è raggiunta la prova del trasporto passeggeri. Le spese sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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