Verbale di consegne irregolare ma conto regolare: discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 445 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilievo sulla mancata o incompleta ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali e delle scritture contabili all’atto dell’assunzione della gestione, pur integrando un’irregolarità del verbale di passaggio delle consegne rispetto agli artt. 16, 26 e 27 d.P.R. n. 254/2002 e all’art. 182 R.D. n. 827/1924, non determina di per sé la non regolarità del conto giudiziale. Il giudizio di conto si conclude con l’approvazione e il discarico dell’agente quando la scrittura di apertura della gestione trovi corrispondenza in quella di chiusura del conto dell’esercizio precedente, non si siano verificati fatti di gestione nel periodo di riferimento e non emerga alcuna discrasia tra le giacenze. La responsabilità solidale dei due agenti per eventuali ammanchi, conseguente alla confusione delle gestioni, opera solo in presenza di ammanchi e resta soggetta a prova liberatoria. L’obbligo di ricognizione prescinde dall’esistenza di un formale provvedimento di nomina, poiché è connesso all’esistenza stessa della gestione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per il periodo dal 1 gennaio al 18 settembre 2024, del consegnatario dei modelli cartacei delle patenti di servizio del Ministero dell’Interno — Prefettura di Padova. Il conto giudiziale è stato reso dall’agente e parificato dal funzionario addetto, con successivo visto di regolarità della Ragioneria Territoriale dello Stato.
Il Magistrato istruttore ha deferito il conto al Collegio, pur senza rilevare particolari criticità, segnalando che il verbale di passaggio delle consegne era stato redatto in forma sintetica, non conforme al formulario previsto e privo di ricognizione della contabilità. L’Amministrazione e la difesa dell’agente hanno chiesto il discarico, rappresentando la corrispondenza contabile tra consegne e giacenze e richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui la mancata redazione del verbale non integra di per sé irregolarità della gestione e del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’avvenuta compilazione del verbale di consegne alla cessazione della gestione, ma rileva che lo stesso non è stato redatto sul previsto modello e non è conforme, sotto il profilo contenutistico, a quanto disposto dall’art. 182 R.D. n. 827/1924 e dall’art. 26 d.P.R. n. 254/2002: non è intervenuto il rappresentante dell’Amministrazione e non è stata effettuata la ricognizione della contabilità, in particolare dei registri prescritti dall’art. 16 d.P.R. n. 254/2002.
La Corte ribadisce che il consegnatario, all’atto dell’assunzione dell’incarico, è tenuto a eseguire la ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali e dei registri. La finalità dell’adempimento è duplice: separare i fatti delle due gestioni, individuando eventuali ammanchi in quella cessata, e determinare con certezza la consistenza iniziale della nuova. Da tale omissione deriva, secondo il richiamato orientamento della stessa Sezione, una situazione di confusione delle gestioni da cui consegue la responsabilità solidale di entrambi gli agenti per gli ammanchi, salvo prova liberatoria. La Corte precisa che tali finalità sono connesse all’esistenza della gestione e non vengono meno per la mancanza di un formale provvedimento di nomina dell’agente.
Nel caso esaminato, tuttavia, il rilievo è superato. La scrittura di apertura del conto trova corrispondenza in quella di chiusura del conto dell’esercizio precedente, depositato agli atti della Sezione, e nel periodo di riferimento non si sono verificati fatti di gestione: la giacenza delle patenti di servizio al 1° gennaio 2024 è di un’unità e non ha subito variazioni per carico né per scarico, permanendo invariata alla chiusura.
Alla luce di ciò il conto è dichiarato regolare e l’agente è ammesso a discarico. In assenza di statuizione di condanna, la Corte non provvede sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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