Conti agenti riscossione procedibili per poste da versamenti diretti (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 86 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto degli agenti della riscossione la questione di improcedibilità per indeterminatezza delle poste del carico si pone solo per i crediti fiscali iscritti a ruolo e non riscossi per inesigibilità, rispetto ai quali opera la proroga legale del termine per la comunicazione di inesigibilità. Ove invece le poste del conto afferiscano a versamenti diretti del contribuente, non mediate da ruolo, il conto è procedibile, trattandosi di partite chiuse. Il discarico dell’agente contabile presuppone comunque la documentazione dei decreti di tolleranza e delle relative richieste di rimborso, perché il loro importo permane nel carico degli esercizi successivi.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale è investita dei conti giudiziali redatti dall’agente della riscossione per le entrate di una provincia, relativi agli esercizi 2019, 2021 e 2022. Il magistrato istruttore, con relazione di deferimento, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità dei conti, prospettando in subordine l’esame nel merito.
Con precedente sentenza-ordinanza n. 46/2025 la Sezione aveva dichiarato improcedibili due conti, non sottoscritti o privi di parificazione firmata, disponendo la reiscrizione a ruolo delle copie regolarizzate; aveva invece dichiarato procedibile il terzo conto e rimesso gli atti all’istruttore. Riuniti i giudizi, la causa giunge alla decisione sulla procedibilità dei tre conti e sull’eventuale discarico.
La Motivazione della Corte
La questione pregiudiziale è se i conti degli agenti della riscossione siano esaminabili quando pende il termine perentorio per la presentazione della comunicazione di inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo. La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui, in pendenza di tale termine, fissato dall’art. 19 d.lgs. n. 112/1999 e da ultimo prorogato dall’art. 1, comma 253, legge n. 197/2022, il carico non è determinabile con certezza e il giudizio è improcedibile.
Tale principio, però, opera solo per i crediti iscritti a ruolo. Nel caso in esame la documentazione prodotta dall’agente dimostra che le voci contestate afferiscono a versamenti diretti del contribuente, senza iscrizione a ruolo. Si tratta dunque di partite chiuse, per le quali non si pone il problema di indeterminatezza del carico. I conti devono pertanto dichiararsi procedibili.
Nel merito, la Corte ritiene solo parzialmente superata la questione del computo del debito iniziale e finale. L’agente ha chiarito che, cessate dal 1° gennaio 2020 le modalità transitorie dell’art. 57-bis d.lgs. n. 112/1999 per effetto del decreto direttoriale MEF del 13 settembre 2019, i decreti di tolleranza non vengono più emessi e la restituzione delle somme anticipate avviene per accredito automatico su contabilità speciali. Nei conti del 2021 e del 2022 l’importo dei decreti di tolleranza resta identico all’inizio e alla fine dell’esercizio, il che conferma l’assenza di nuove emissioni e supera la richiesta di esibizione per tali annualità.
Resta tuttavia il profilo documentale. Il discarico presuppone la prova dei decreti emessi e delle relative richieste di rimborso, poiché il loro importo permane nel carico degli esercizi successivi. Dal conto del 2019 risultano decreti di tolleranza per un totale che l’agente ha esibito, ma le istanze di rimborso prodotte si riferiscono ai decreti emessi nel 2020 e non a quelli del 2019. Manca quindi il collegamento tra richieste e decreti.
La Corte dispone pertanto, ai sensi degli art. 94 e 149, comma 1, c.g.c., l’acquisizione della documentazione mancante, rimettendo gli atti al magistrato istruttore e rinviando la discussione. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, demandate alla sentenza definitiva.
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Nota della Redazione
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