Appello incidentale non notificato è inammissibile con passaggio in giudicato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 207 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 184, comma 1, cod. giust. cont. impone la riunione, anche d’ufficio, delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, sì da assicurare la concentrazione delle decisioni. L’impugnativa autonoma, che censura un capo distinto della sentenza sulla base di un interesse non originato dal gravame principale, deve essere notificata alla controparte nei termini perentori di cui all’art. 178, commi 1, 2 e 4, cod. giust. cont. L’inutile decorso del termine breve di sessanta giorni o di quello lungo di un anno, senza rituale notifica, determina l’inammissibilità del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, con la sentenza n. 119/2017, ha parzialmente accolto la domanda di una pensionata, dichiarando non più ripetibile l’indebito maturato in un primo periodo e ripetibile, con obbligo restitutorio, quanto erogato in un secondo periodo.
Avverso tale decisione l’INPS ha proposto appello principale. L’appellata si è costituita con comparsa contenente anche appello incidentale, depositato all’Ufficio del Ruolo generale con un diverso numero di ruolo. La Sezione centrale di appello, con la sentenza n. 335/2018, ha deciso il solo appello dell’INPS, senza disporre la riunione e senza statuire sull’impugnativa incidentale. Il giudizio di rinvio non è stato riassunto nel termine. È così giunta a decisione l’appello incidentale dell’appellata.
La Motivazione della Corte
La questione è pregiudiziale e attiene all’ammissibilità del gravame. La Corte muove dall’art. 184, comma 1, cod. giust. cont., che cristallizza l’obbligo di riunione, anche d’ufficio, delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza. La norma, in raccordo con gli artt. 333-335 cod. proc. civ., persegue l’esigenza di concentrazione delle decisioni, espressione dell’effettività della tutela e del principio della ragionevole durata, cui è improntato l’art. 3 cod. giust. cont.
Nel caso concreto, l’impugnativa promossa per prima dall’INPS ha instaurato il rapporto processuale. In esso si sarebbe dovuta innestare, per esigenze di simultaneità e unità di trattazione, quella successiva dell’appellata, parzialmente soccombente, che avrebbe assunto carattere incidentale. La sentenza n. 335/2018 non ha però disposto la riunione e non ha deciso sull’appello incidentale.
Il comma 2 dell’art. 184 cod. giust. cont. prevede che, in caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte, la decisione di una non determina l’improcedibilità delle altre, che devono essere decise nel merito. La Corte verifica allora la ritualità della proposta. L’appello incidentale, contenuto nella comparsa depositata l’11 giugno 2018 e recante un diverso numero di ruolo, non risulta mai notificato all’Ente previdenziale.
Trattandosi di impugnativa autonoma, volta a censurare un capo distinto della sentenza sulla base di un interesse proprio, la stessa doveva essere notificata alla controparte entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza e comunque entro sessanta giorni dalla conoscenza dell’appello INPS e dalla notifica del decreto di fissazione dell’udienza. Essendo perentori i termini, breve e lungo, per proporre impugnazione, il loro inutile decorso senza rituale notifica determina l’inammissibilità del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La Corte dichiara pertanto inammissibile l’appello, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Nulla per le spese di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità. Le spese di lite sono integralmente compensate, avendo il Collegio deciso soltanto una questione pregiudiziale, a mente dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
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Nota della Redazione
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