Rigetto della domanda di rideterminazione pensionistica per infondatezza delle questioni di costituzionalità (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 277 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, investito della domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico volta a espungere il meccanismo di limitazione della rivalutazione previsto dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, deve rigettare il ricorso quando le prospettate questioni di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto euro-unitario siano già state dichiarate inammissibili o infondate dalla Corte costituzionale. La sopravvenuta pronuncia della Consulta che abbia escluso il contrasto con i parametri costituzionali invocati radicalizza l’infondatezza della pretesa azionata, non essendo più ravvisabile alcun profilo di illegittimità della norma applicata. Il ricorso proposto al solo fine di sollecitare la rimessione degli atti alla Consulta e alla Corte di Giustizia UE non può pertanto trovare accoglimento.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti ex dipendenti pubblici, hanno adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, chiedendo il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022. La domanda era accompagnata dall’istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia UE, sul presupposto della illegittimità costituzionale ed euro-unitaria della disciplina di raffreddamento della rivalutazione.
Costituitasi l’I.N.P.S., che chiedeva il rigetto, il giudizio veniva sospeso con sentenza-ordinanza n. 183/24 in attesa della definizione della questione pendente davanti alla Consulta. Intervenute le decisioni della Corte costituzionale n. 19/25 e n. 167/25, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 2 dicembre 2025, in cui nessuna delle parti è comparsa.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico affronta preliminarmente l’eccezione relativa alla mancata comparizione delle parti, chiarendo che questa non impedisce la rimessione della causa in decisione. Il difensore dei ricorrenti, con brevi note in vista dell’udienza, aveva infatti espressamente richiesto che la stessa fosse decisa, con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
Nel merito, la questione sottoposta riguarda il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico senza l’applicazione del meccanismo di limitazione della rivalutazione di cui all’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022. Il giudice richiama quanto già affermato nella sentenza-ordinanza n. 183/24 in ordine all’infondatezza dei motivi di contrarietà al diritto europeo.
Quanto ai profili di legittimità costituzionale, il Collegio rileva che gli stessi sono stati ampiamente ritenuti infondati dalle decisioni della Consulta intervenute in giudizi analoghi. In particolare, con la sentenza n. 19/25, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni sollevate con riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Con la successiva sentenza n. 167/25, la Consulta ha dichiarato non fondata l’ulteriore questione di legittimità dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, sollevata con riferimento all’art. 53 Cost.
Alla luce di tali pronunce, il giudice contabile osserva che il ricorso è stato presentato al solo fine di sollecitare la rimessione degli atti alla Consulta e alla Corte di Giustizia. Da ciò non può che discendere il rigetto della domanda. La novità delle questioni trattate giustifica, infine, la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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