Compenso custode quote societarie ex art 19 DM 140 2012 (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 384 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro, nel caso in cui l’incarico abbia ad oggetto quote di partecipazione societaria, non sussiste alcuna disposizione specifica nell’ambito del D.M. n. 140 del 2012. Il compenso va pertanto determinato in via analogica, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del medesimo decreto, applicando l’art. 19, che disciplina l’amministrazione e custodia di aziende, sulla base della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività. È esclusa l’applicazione del D.M. n. 169/2010, abrogato dall’art. 9, comma 1, del d.l. n. 1/2012, con conseguente irrilevanza del richiamo ai criteri di Cass. n. 9193/2017, riferiti a fattispecie antecedenti all’abrogazione. La forbice percentuale per scaglioni e i parametri dell’art. 17 consentono di valorizzare l’effettivo impegno richiesto dall’incarico.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di quote di partecipazione in società di capitali sottoposte a sequestro ante causam nell’ambito di un giudizio promosso dalla Procura regionale, proponevano opposizione avverso il decreto presidenziale di liquidazione del compenso in favore del custode giudiziario nominato per la conservazione e l’amministrazione dei beni.
Il decreto liquidava in favore del custode una somma comprensiva di oneri accessori e spese anticipate, oltre interessi. I ricorrenti ne chiedevano la riforma sostenendo l’erroneità del parametro applicato: la base di calcolo non avrebbe dovuto essere quella dell’art. 19 del D.M. n. 140 del 2012, riferito alle aziende, ma quella dell’art. 29 del D.M. n. 169/2010, con rideterminazione del compenso entro i limiti percentuali ivi previsti. La resistente eccepiva l’abrogazione di tale decreto e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il comma 2 dell’art. 58 del T.U. n. 115/2002 rinvia, per l’indennità di custodia, alle tabelle approvate ai sensi dell’art. 59 e, in via residuale, agli usi locali; l’art. 5 del D.M. n. 265/2006 richiama gli usi locali per le categorie di beni non espressamente contemplate. La giurisprudenza di legittimità — Cass. Sez. 6-2, ord. n. 2507 del 2022 e Cass. civ., Sez. I, n. 22992 del 2025 — esclude il ricorso a criteri equitativi quando gli usi locali non siano provati, ammettendo in loro assenza l’applicazione analogica delle tariffe previste per fattispecie similari (Cass. Sez. II, ord. n. 1205/2020; Cass. Sez. VI, ord. n. 13193/2022).
La Corte rileva poi che l’art. 9, comma 1, del d.l. n. 1/2012 ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, tra cui il D.M. n. 169/2010, prevedendo al comma 2 la determinazione giudiziale del compenso secondo i parametri fissati con decreto ministeriale. Il D.M. n. 140 del 2012, adottato in attuazione di tale norma, individua all’art. 15 le tipologie di attività e, al comma 2, impone il ricorso all’analogia quando la prestazione abbia ad oggetto attività diverse da quelle elencate.
Poiché nessuna disposizione specifica riguarda la custodia di quote societarie, il Collegio applica l’art. 19, che accomuna la fattispecie dell’azienda a quella del singolo bene in ragione della medesima esigenza di conservazione e custodia. Le possibili differenziazioni non giustificano un criterio alternativo: trovano valorizzazione nella forbice percentuale della tabella C e nei parametri dell’art. 17, che impongono di considerare valore, natura, importanza, difficoltà, complessità e impegno profuso. L’amministrazione dei beni altrui, del resto, integra una gestione strumentale alla conservazione (art. 65 cod. proc. civ.).
La Corte esclude quindi l’applicabilità del D.M. n. 169/2010, abrogato, e l’utilità del richiamo a Cass. n. 9193/2017, relativa a periodo anteriore all’abrogazione. Nel merito, i ricorrenti non avevano contestato né in sede di approvazione del conto né nel presente giudizio l’entità delle attività svolte: il ricorso si fondava solo sull’erroneità della norma applicata. Il provvedimento di liquidazione è pertanto confermato, con integrale compensazione delle spese per l’assoluta novità della questione.
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Nota della Redazione
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