Controllo rendiconti funzionario delegato: carenze documentali e obbligo di conservazione (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 208 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile sui rendiconti dei funzionari delegati, ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. n. 123 del 2011, l’osservazione della Ragioneria territoriale dello Stato è parzialmente fondata quando il funzionario non produce, unitamente al rendiconto, i decreti di liquidazione e, per taluni interventi, i decreti di concessione del contributo. Il superamento dell’osservazione richiede la produzione della documentazione giustificativa della spesa; la verifica del pagamento mediante la stampa telematica dei titoli estinti è idonea a comprovare l’erogazione, ma non sostituisce la prova documentale relativa agli atti autorizzatori. La Sezione invita il funzionario delegato a trasmettere alla Ragioneria tutta la documentazione giustificativa e a conservarla integralmente per produrla, a richiesta, alla Corte.
Il Fatto
La vicenda riguarda tre rendiconti di contabilità ordinaria del Segretariato regionale del Ministero della cultura per l’Abruzzo, relativi all’esercizio 2021 e ai capitoli 4650, 7433 e 8105. La Ragioneria territoriale dello Stato dell’Aquila aveva restituito i rendiconti privi del visto di discarico, perché il funzionario delegato non aveva fornito le controdeduzioni alle osservazioni formulate nel febbraio 2022. Le funzioni del Segretariato sono poi state assorbite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e Teramo, che ha trasmesso chiarimenti e documentazione in risposta all’istruttoria del magistrato.
La questione arriva davanti alla Sezione regionale di controllo nell’ambito del controllo a campione sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo, programmato per l’anno 2025.
La Motivazione della Corte
Per il capitolo 4650, relativo a contributi in conto interessi su mutui concessi ai sensi dell’art. 37 del d. lgs. n. 42 del 2004 per il restauro di immobili di interesse culturale, la Sezione rileva che la documentazione allegata è incompleta. La Ragioneria aveva chiesto i decreti di liquidazione, gli atti di concessione e le quietanze di pagamento dei mutui. La Soprintendenza ha prodotto le quietanze e ha precisato che i decreti di liquidazione sarebbero stati predisposti solo a partire dal secondo semestre 2024.
La Sezione distingue due profili. Quanto alle quietanze, la stampa telematica dei titoli estinti e i piani di rientro dei mutui comprovano l’erogazione delle somme, sicché l’osservazione è superata su questo punto. Resta invece la mancata produzione dei decreti di liquidazione per tutti gli immobili e dei decreti di concessione per taluni di essi. L’osservazione è pertanto parzialmente fondata.
Per il capitolo 7433, la Ragioneria contestava, quanto a due ordinativi, la mancanza della determina a contrarre e la non attinenza della spesa per mascherine all’oggetto del capitolo. La Soprintendenza ha chiarito che le mascherine, recanti il logo di un’iniziativa di valorizzazione, costituivano materiale promozionale nell’ambito del piano di valorizzazione 2021, e ha trasmesso le determine mancanti. La Sezione ritiene le osservazioni superate, con raccomandazione di assicurare la conservazione e la produzione della documentazione rilevante per la spesa.
Per il capitolo 8105, la contestazione riguardava la mancata allegazione della documentazione giustificativa. La Soprintendenza ha prodotto la determina a contrarre, la lettera di incarico, il progetto, la fattura elettronica e la documentazione dell’operatore economico. Le osservazioni risultano quindi superate anche per questo rendiconto.
Nel dispositivo la Sezione accerta la parziale fondatezza dell’osservazione sul capitolo 4650 quanto alle carenze documentali, e il superamento delle stesse quanto all’assenza delle ricevute di pagamento. Per i capitoli 7433 e 8105 accerta il superamento integrale delle osservazioni. Invita il funzionario delegato a trasmettere alla Ragioneria tutta la documentazione giustificativa della spesa e a conservarla integralmente per trasmetterla alla Corte su richiesta, disponendo la trasmissione della deliberazione agli uffici interessati.
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Nota della Redazione
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