Inammissibile il parere su ripianamento perdite di consorzio in liquidazione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 254 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è subordinata al duplice filtro dell’astratta riconducibilità dei quesiti alla materia della contabilità pubblica e del rispetto dei caratteri di generalità e astrattezza. La richiesta di parere volta a ottenere l’interpretazione di norme statutarie di un consorzio e riferita a un concreto rapporto giuridico ed economico tra ente locale e organismo partecipato difetta del requisito di astrattezza ed è pertanto oggettivamente inammissibile. Parimenti inammissibile è il quesito che investa una materia già oggetto di contenzioso pendente dinanzi alla magistratura ordinaria, atteso che la funzione consultiva non può interferire né sovrapporsi alle funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti o di altri organi giudiziari.
Il Fatto
Con nota del 26.9.2025 il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Campania un parere in ordine alla sussistenza dell’obbligo dell’ente locale di ripianare le perdite di esercizio registrate da un consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, posto in liquidazione dal 2010 e con disavanzi esposti dalla gestione liquidatoria.
Il quesito investiva, in particolare, la riconducibilità delle perdite a debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lett. b), d.lgs. n. 267/2000, l’applicabilità del principio del divieto di soccorso finanziario in relazione all’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 e la possibilità che gli obblighi statutari del consorzio, anteriori all’entrata in vigore del medesimo testo unico, integrassero una valida deroga ai relativi divieti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità soggettiva, essendo la richiesta firmata dal Sindaco, e ha qualificato la materia come rientrante nella contabilità pubblica, in ragione dell’impatto dei risultati della gestione dell’organismo controllato sugli equilibri di bilancio dell’ente locale.
Tale attinenza non esaurisce però il vaglio. La salvaguardia dei caratteri di generalità e astrattezza costituisce un secondo filtro di ammissibilità, volto a escludere qualsiasi forma di co-gestione o co-amministrazione. La funzione consultiva deve essere resa senza costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, né tradursi in un’intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali.
Nel caso concreto i quesiti risultano formulati con specifico riferimento al rapporto giuridico ed economico tra il Comune e il consorzio, e richiedono l’interpretazione di norme statutarie. Una pronuncia nel merito comporterebbe quindi un diretto coinvolgimento della magistratura contabile nella gestione di uno specifico rapporto amministrativo, in violazione del criterio di terzietà e indipendenza.
La Sezione ha poi rilevato un ulteriore profilo ostativo. Richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2019 e la n. 3/2014, ha ribadito che la funzione consultiva non può esplicarsi su comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura contabile o di altri organi giudiziari. Al riguardo ha richiamato Cass. civ. n. 14715 del 2025, secondo cui l’ente locale partecipante al consorzio ex art. 31 d.lgs. n. 267/2000 è responsabile dei costi derivanti dalla gestione del servizio pubblico, e Cass. civ. n. 6871 del 2024, che ha escluso l’estensione analogica del divieto di assistenza finanziaria ai consorzi.
L’esistenza di un contenzioso pendente dinanzi alla magistratura ordinaria su tale soccorso finanziario e sui relativi limiti preclude dunque l’esercizio della funzione consultiva, poiché una deliberazione della Corte inciderebbe potenzialmente sugli esiti del giudizio. La richiesta di parere è stata pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile, con disposizione di trasmissione della deliberazione al Sindaco.
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Nota della Redazione
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