Discarico dell’agente contabile e conto giudiziale “a zero” per attività cessata (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 134 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto fissato ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), cod. giust. contabile, in presenza di un conto compilato d’ufficio non depositato al termine della gestione, costituisce procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia gravato da obbligazioni di restituzione. Il conto giudiziale che risulti “a zero” perché riferito a un periodo in cui l’attività era ormai cessata è corretto, con la conseguenza che, accertata la regolarità del carico, va disposto il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. contabile. La regolare sottoscrizione del conto da parte dell’agente, ancorché intervenuta in corso di causa, consente di superare l’originaria inottemperanza che aveva reso necessaria la compilazione d’ufficio.
Il Fatto
Il Comune di Bologna ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno riscossa dai clienti di una struttura ricettiva per l’esercizio 2016. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal Capo Area risorse finanziarie, poi depositato oltre il termine di cui all’art. 139 cod. giust. contabile, a causa dell’inottemperanza dell’agente contabile.
Il conto non evidenziava somme riscosse o versate. La Procura regionale ha dapprima rilevato che il Comune non aveva invitato l’agente a riconoscere e sottoscrivere il conto e che i riscontri non erano esaustivi, precludendo il discarico. La Sezione, con ordinanza istruttoria, ha disposto la rimessione degli atti al magistrato relatore. All’esito, l’agente ha documentato la cessazione dell’attività e sottoscritto il conto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 147, comma 3, lett. a), cod. giust. contabile, che impone la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio non depositati al termine della gestione. In presenza di tale presupposto, il giudizio di conto assume natura di procedura necessaria, finalizzata a verificare l’eventuale obbligazione di restituzione di chi ha maneggiato denaro pubblico.
Il Collegio rileva che il conto è stato regolarmente sottoscritto dall’agente contabile e che correttamente risulta “a zero”, poiché riferito a un periodo in cui l’attività era ormai cessata. La documentazione prodotta ha chiarito che la cessazione era intervenuta in epoca anteriore al periodo di riferimento, con conseguente assenza di somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.
Ne deriva la correttezza del carico. La Corte, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, dispone pertanto il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. contabile. La pronuncia conferma che l’accertamento del carico reale precede e condiziona ogni valutazione sull’obbligo restitutorio.
Sul piano delle spese, la compensazione consegue all’inottemperanza dell’agente contabile, che ha reso necessario il giudizio. La decisione è stata assunta in camera di consiglio e depositata in Segreteria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.