Diritto ai benefici pensionistici d.lgs. n. 149/1997 e coefficiente di trasformazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 475 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico, il diritto ai benefici di cui all’art. 1 d.lgs. n. 149 del 1997, con conseguente aumento dell’età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione, deve essere accertato dal giudice contabile quando la parte resistente non contesti nel merito la sussistenza dei requisiti, limitandosi a dedurre la mancanza di dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza. L’INPS, quale titolare del rapporto previdenziale e parte in causa, è tenuto ad attivarsi diligentemente presso l’amministrazione datrice di lavoro per verificare la posizione assicurativa. La mancata contestazione nel merito e l’omesso deposito del fascicolo amministrativo, nonostante l’ordine del giudice, rendono pacifica la sussistenza dei requisiti e giustificano l’accoglimento del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, collocata in quiescenza il 1.10.2022, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto, previa disapplicazione parziale del provvedimento di determinazione della pensione, al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1 d.lgs. n. 149 del 1997 e, per l’effetto, di un ulteriore aumento dell’età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a 3 anni, 5 mesi e 21 giorni, con rideterminazione del coefficiente in 0,05010 anziché 0,04546.
L’INPS, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 17.12.2024 il giudice aveva ordinato all’Istituto di depositare il fascicolo amministrativo entro novanta giorni, rinviando la trattazione anche per valutare una possibile definizione conciliativa. L’INPS non ha ottemperato all’ordine istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile richiama la consolidata interpretazione della stessa Sezione, che in numerose occasioni ha accolto analoghe domande, in massima parte con adesione dell’INPS e declaratoria di cessazione della materia del contendere, ovvero con vittoria delle parti ricorrenti. A tale orientamento il giudice dichiara di aderire e rinvia per ragioni di sinteticità.
Nel caso concreto, è incontestato nel merito che la ricorrente possieda i requisiti per ottenere il beneficio, dimostrati dalla documentazione in atti. L’INPS si è limitato a rappresentare di non essere in possesso dei dati conformi alla richiesta, non trasmessi dall’amministrazione di appartenenza, senza contestare alcunché nel merito né attivarsi presso l’amministrazione datrice di lavoro.
Il giudice sottolinea il negativo comportamento processuale della resistente. Questa ha omesso di depositare il fascicolo amministrativo, nonostante l’obbligo già previsto ex lege e reiterato con ordinanza, e non ha fornito alcun aggiornamento sulle verifiche in vista di una soluzione conciliativa, pur avendone il difensore chiesto il rinvio.
Ne deriva la fondatezza del ricorso e l’accoglimento del medesimo, con condanna dell’INPS alla rideterminazione del trattamento pensionistico, nell’esercizio della riserva di amministrazione, con riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1 d.lgs. n. 149 del 1997 e del coefficiente di trasformazione pari a 0,05010.
Quanto agli oneri accessori, spettano alla ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo sino al pagamento, secondo il principio del cumulo parziale, nonché gli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo. Le spese legali, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00.
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Nota della Redazione
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