Inattività ultrannuale e abbandono dell’appello contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 107 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile d’appello l’art. 75, comma 1, del R.D. n. 1214 del 1934 continua a regolare il processo anche dopo le riforme del 1993, non essendo stato abrogato né essendo con esse incompatibile. L’istituto dell’abbandono ivi previsto opera in via residuale rispetto alla disciplina dell’estinzione per inattività delle parti dell’art. 307 cod. proc. civ., trovando applicazione in ogni caso di generica inerzia non riconducibile alle ipotesi tipiche. L’abbandono integra causa di improcedibilità del giudizio; la relativa sentenza ha contenuto meramente dichiarativo, poiché l’estinzione si produce ipso iure allo scadere dell’anno di inattività. Il giudizio si estingue, e l’estinzione è dichiarata d’ufficio, quando la domanda di fissazione dell’udienza sia presentata oltre un anno dal deposito dell’appello.
Il Fatto
Gli eredi di un titolare di pensione di guerra impugnano la sentenza n. 782/2021 della Sezione Giurisdizionale regionale per la Puglia, che aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento ministeriale del 5 aprile 2006. Con quel provvedimento il Ministero dell’economia e delle finanze aveva comunicato l’emersione di un indebito pagamento pari a 8.941,70 euro, chiedendo la regolarizzazione contabile della partita pensionistica.
La vicenda processuale è risalente. Il giudizio di primo grado, deciso con sentenza n. 1681/2012, era stato annullato dalla II Sezione centrale d’appello con sentenza n. 631/2017 e rinviato alla Sezione Puglia, che ha emesso la pronuncia qui impugnata. Gli appellanti hanno dedotto vizi di motivazione, difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed errata ricostruzione della fattispecie, chiedendo l’accertamento della definitività del trattamento pensionistico e la condanna del Ministero alla restituzione delle somme trattenute.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare rilevata d’ufficio: l’istanza di fissazione dell’udienza è stata presentata il 16 ottobre 2025, mentre l’atto di appello era stato notificato il 30 agosto 2022 e depositato il 14 settembre 2022. Il Collegio richiama l’art. 75, comma 1, del R.D. n. 1214 del 1934, applicabile ratione temporis ai sensi dell’art. 1 dell’all. 2 al c.g.c., trattandosi di giudizio introdotto prima dell’entrata in vigore del codice di giustizia contabile.
La norma prevede che le istanze, i ricorsi e gli appelli si intendano abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non sia stata presentata domanda di fissazione d’udienza o non sia stato compiuto altro atto di procedura. La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza (SS.RR. n. 20/QM/1999; Sez. I n. 446/2008; Sez. II n. 128/1998, n. 39/2000, n. 190/2001, n. 533/2009; Sez. III n. 264/2006; Sez. II n. 1325/2016; Sez. III n. 36/2016), secondo cui tale disposizione ha continuato a regolare il processo d’appello anche dopo le riforme d’urgenza del 1993.
Il rapporto con l’art. 307 cod. proc. civ. è ricostruito in termini di complementarietà: l’abbandono opera in via residuale, ogni volta che non trovino applicazione le norme del codice di rito dettate per i casi specificamente previsti. L’abbandono costituisce causa di improcedibilità e la sentenza che lo pronuncia ha contenuto meramente dichiarativo, poiché l’estinzione del processo si produce ipso iure allo scadere dell’anno di inattività (SS.RR. n. 56/A/1996; SS.RR. n. 4/A/1996; Sez. III App. n. 331/1998; Sez. II App. n. 190/2001, n. 275/2005, n. 189/2007, n. 16/2012).
Nel caso concreto l’appellante non ha chiesto la fissazione d’udienza contestualmente al deposito dell’appello, provvedendovi soltanto dopo oltre tre anni. Il Collegio dichiara quindi l’estinzione d’ufficio del giudizio per inattività ultrannuale, ai sensi dell’art. 75 del R.D. n. 1214 del 1934, il cui contenuto è stato trasfuso nell’art. 111, commi 3 e 4, c.g.c., oltre che in virtù dell’art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ. nel testo introdotto dall’art. 46, comma 15, lett. c), della legge n. 69/2009. Trattandosi di pronuncia in rito, le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, ultima parte, c.g.c.; nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
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Nota della Redazione
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