Agente contabile regionale, maneggio delle quote e improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 260 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale, il giudizio di conto promosso nei loro confronti va dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione passiva. Resta fermo che la qualità di agente contabile spetta al soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto, ovvero, per le partecipazioni societarie, ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. L’improcedibilità non definisce il giudizio sulla regolarità della gestione: l’amministrazione deve acquisire il conto da chi ha avuto l’effettivo maneggio e provvedere alla sua parificazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione rendicontata dall’agente in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società a partecipazione regionale, per l’esercizio 2017. Il magistrato istruttore ha investito il Presidente della Sezione con una relazione di irregolarità, rilevando l’assenza di sottoscrizione digitale del conto e del decreto di parifica, nonché la mancanza della qualifica di agente contabile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, proponendo l’improcedibilità.
Fissata l’udienza con decreto presidenziale, la difesa si è riportata alla memoria e il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità del conto. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’assenza del requisito formale minimo del conto giudiziale. Il rendiconto dell’esercizio 2017, di fatto, non risulta sottoscritto, con conseguente difetto del presupposto che consente la spendita del nome e l’imputazione dell’atto a un soggetto giuridico, ai sensi dell’art. 44, secondo comma, c.g.c..
Il secondo profilo è l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, terzo comma, c.g.c., mentre l’art. 618 del R.D. n. 827/1924 rende la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione elemento imprescindibile per il deposito presso le Sezioni giurisdizionali e per l’esame giudiziale. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Il passaggio centrale riguarda la qualifica soggettiva. Dagli accertamenti istruttori risulta che il convenuto rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società. La norma regionale che lo qualificava agente contabile — l’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 — è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Tale disposizione individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, e perciò in conflitto di interesse, in attrito con i principi della legislazione statale.
Questi ultimi identificano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto: per le partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio, come desumibile dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 137 c.g.c. Il convenuto, non avendo il maneggio, non può neppure qualificarsi agente contabile di fatto.
Difettando la legittimazione passiva, il giudizio va dichiarato improcedibile. La declaratoria non definisce però il merito sulla regolarità delle gestioni: i conti devono essere resi da chi ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2017. L’amministrazione regionale è tenuta ad acquisirli e a provvedere alla parificazione, ferme le competenze della Procura erariale in caso di inadempimento.
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Nota della Redazione
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